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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24554/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di inammissibilità, da parte del Tribunale, della domanda di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. proposta contro una sentenza resa nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Il ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per violazione di norme costituzionali, processuali e sovranazionali, sostenendo che il giudice della revocazione coincidesse con il giudice che aveva pronunciato la sentenza revocanda, con conseguente incompatibilità; con il terzo ha denunciato motivazione apparente della decisione di inammissibilità; con il secondo ha censurato la statuizione di inammissibilità, sostenendo che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata in primo e unico grado e quindi fosse revocabile. L'Inps ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo infondate sia la censura di incompatibilità del giudice sia quella di motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sentenza resa nel giudizio di opposizione ad a.t.p. è pronuncia in unico grado e, come tale, è soggetta a revocazione ex art. 395 c.p.c. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa funzione solo se necessario ma senza vincolo di diverso giudice, per l'esame della domanda di revocazione e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammissibile anche avverso sentenze pronunciate in unico grado; il caso esaminato rientra tra quelli revocabili.

  • art. 398 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità, ma la Corte esclude che la dedotta incompatibilità integri una nullità deducibile con il mezzo di impugnazione.

  • art. 52 c.p.c.

    L'eventuale incompatibilità del giudice deve essere fatta valere con ricusazione nei termini e nelle forme previste, non come motivo di nullità della sentenza.

  • art. 445-bis, ult. co., c.p.c.

    La sentenza emessa nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo è qualificata come sentenza pronunciata in unico grado.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente perché esprime il nucleo argomentativo della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione non è apparente se contiene l'argomento giuridico posto a base della decisione.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'inammissibilità della revocazione; la Corte chiarisce che il rimedio è esperibile contro sentenze in unico grado.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle impugnazioni; non è decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • artt. 11, 24, 25, 111, 117 Cost.

    Le censure costituzionali sono dichiarate manifestamente infondate in quanto presuppongono una incompatibilità non sussistente nel caso di errore di fatto.

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

    Richiamato insieme alle doglianze costituzionali e convenzionali, ma non conduce a una diversa conclusione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni processuali derivanti dalla composizione del giudice.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile anche contro sentenze pronunciate in unico grado.
  • La sentenza resa nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è una pronuncia in unico grado e non è sottratta al rimedio della revocazione.
  • La coincidenza tra il giudice che ha pronunciato la sentenza revocanda e il giudice che decide sulla revocazione per errore di fatto non integra, di per sé, nullità della sentenza; l'eventuale incompatibilità va fatta valere con ricusazione nei modi e nei termini di legge.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l'argomentazione decisoria; è invece sufficiente una motivazione che esponga il nucleo logico-giuridico della declaratoria di inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può cassare la decisione impugnata e rinviare al giudice di merito affinché esamini nel merito la domanda di revocazione, quando l'errore del giudice di merito riguarda l'ammissibilità del rimedio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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