Cassazione Penale, Sentenza n. 15473/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 17/09/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva confermato il decreto del Tribunale di Enna (09/06/2021) di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per cinque anni e versamento di cauzione di 1.000 euro. Il ricorrente contestava: errata applicazione dell'art. 14 comma 2-ter del D.Lgs. n.159/2011 per aver fondato la misura sulla presunzione di persistenza della pericolosità sociale derivante da precedenti condanne e appartenenza a associazione mafiosa; mancanza o apparente insufficienza della motivazione circa l'attualità e la persistenza della pericolosità sociale, considerando il lungo periodo di detenzione sofferto (18/02/2014 - 08/02/2020) e elementi positivi quali buona condotta e informazioni dal DAP e dalle autorità di pubblica sicurezza; omissione di valutazione istruttoria e mancata motivazione in ordine alla revoca della cauzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato i giudici di merito per aver fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale unicamente sulle pregresse condanne e sulla presunzione di stabilita del vincolo associativo, senza valutare concretamente gli elementi successivi alla detenzione (periodo di carcerazione medio tempore, buona condotta, benefici ottenuti, informazioni del DAP e della pubblica sicurezza) e senza indicare l'attuale operativita del gruppo criminale. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte di Appello per un nuovo esame dell'attualità della pericolosità sociale alla luce dei principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter
La norma disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il requisito dell'attualita della pericolosita sociale non possa essere desunto automaticamente dai precedenti penali e dalla presunzione di stabilita del vincolo associativo, ma richiede valutazione concreta degli elementi di fatto attuali
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 15, comma 1
Richiamato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimita come norma che non puo essere applicata senza considerare l'effetto della detenzione medio tempore; la Corte Costituzionale ha censurato aspetti che impedivano la valutazione della persistenza della pericolosita in caso di sospensione dell'esecuzione per detenzione
Corte Costituzionale, sentenza n. 291 del 2013
Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale di una parte del regime che non prevedeva la valutazione della persistenza della pericolosita quando l'esecuzione della misura resta sospesa per detenzione, imponendo di considerare la detenzione medio tempore come possibile elemento di modifica dello status
Sezioni Unite, Corte di Cassazione, sentenza n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Ha affermato che per indiziati di appartenenza a organizzazioni mafiose e' necessario accertare l'attualita della pericolosita; la presunzione semplice di stabilita del vincolo associativo puo essere utilizzata solo se ricorrono elementi sintomatici di partecipazione e non puo costituire l'unico fondamento del giudizio
Corte di Cassazione, Sez. 2, sentenza n. 8541 del 14/01/2020 (Capizzi)
Ha precisato che per soggetti detenuti per lunghi periodi l'applicazione della sorveglianza speciale non puo fondarsi sulla sola presunzione di permanenza; occorre valutare elementi positivi che indichino abbandono di logiche criminali
Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 30130 del 15/03/2018 (Licciardello) e Sez. 2, sentenza n. 24585 del 09/02/2018 (Papalia)
Richiamano l'onere del giudice di verificare l'attualita della pericolosita tenendo conto dell'evoluzione personale durante la detenzione, del livello di coinvolgimento nel gruppo, della tendenza del gruppo a mantenere la capacita operativa e di eventuali comportamenti successivi indicativi di abbandono delle logiche criminali
Massime di principio
- Per l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di indiziati o condannati per reati associativi e' necessario accertare l'attualita della pericolosita sociale, non potendo basarsi unicamente sui precedenti penali o su una presunzione di stabilita del vincolo associativo
- Se e' intervenuta una detenzione medio tempore e particolari segnali di rieducazione (buona condotta, benefici, attivita lavorativa o di studio), il giudice deve valutare concretamente se tali fatti abbiano modificato lo status e ridotto la pericolosita
- La presunzione semplice di permanenza del vincolo associativo puo essere utilizzata solo nei casi in cui sussistano elementi sintomatici di partecipazione attuale al sodalizio; non deve essere l'unico fondamento della decisione
- Il giudice ha l'onere di motivare esplicitamente l'esistenza o la persistenza della pericolosita sociale e di indicare in che modo sono stati valutati gli elementi successivi alla condanna, compresa l'operativita attuale del gruppo criminale di riferimento
- In caso di misure accessorie come la cauzione il giudice deve motivare la valutazione circa la necessita della misura e la ragione per cui la cauzione non e' stata revocata o per cui il ricorrente sarebbe in grado di adempiere
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile produrre documentazione probatoria della rieducazione e del reinserimento (certificati di lavoro, attestati formativi, relazioni carcerarie, documentazione DAP, mancanza di segnalazioni di polizia) e chiedere una valutazione puntuale dell'attualita della pericolosita
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