Cassazione Penale, Ordinanza n. 05659/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura dedotta non rientrava tra i motivi tassativamente ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un vizio di carenza di motivazione. Dal testo emerge che il provvedimento impugnato era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che il ricorso mirava a censurarne la motivazione. La Corte osserva però che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che limita l'impugnazione per cassazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla carenza di motivazione è quindi ritenuta non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
L'impugnazione per cassazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; la carenza di motivazione non rientra tra essi.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile con ricorso per cassazione solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La deduzione del vizio di motivazione non è consentita nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in una doglianza riconducibile a uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è proposto fuori dai casi tassativi di legge, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità e disporre la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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