Sentenza del 08/06/2016 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di accertamento - Inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni - Scadenza termine decadenziale - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), poiché l’avviso di accertamento è stato emanato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. L’Amministrazione ha invocato, quale ragione giustificativa dell’emissione anticipata, l’imminente scadenza del termine decadenziale per l’esercizio del potere accertativo.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l’inosservanza del termine di sessanta giorni determina, di per sé, l’illegittimità dell’avviso emesso ante tempus, salvo la presenza di specifiche e concrete ragioni di urgenza. Tali ragioni devono dipendere da circostanze oggettive estranee alla sfera di responsabilità dell’Amministrazione e non possono consistere nella semplice imminente scadenza del termine decadenziale. L’avviso, pertanto, deve essere annullato quando l’unica giustificazione dell’emissione anticipata è il rischio di decadenza dell’Ufficio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente [...] può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio tutela il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. La sua violazione rende illegittimo l’avviso anticipato, salvo specifiche ragioni di urgenza, concrete, motivate ed estranee alla responsabilità dell’Amministrazione.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è normalmente illegittimo, anche se il contribuente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- L’urgenza deve essere concreta, specifica e adeguatamente motivata nell’atto; non è sufficiente un richiamo generico a esigenze organizzative o alla prossima scadenza dei termini.
- L’imminente scadenza del termine decadenziale dell’Amministrazione non costituisce, da sola, una valida ragione di urgenza, perché dipende dalla gestione dei tempi dell’attività dell’Ufficio.
- In una situazione analoga, occorre verificare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione dell’avviso e l’eventuale motivazione sull’urgenza; in assenza di circostanze esterne e imprevedibili, l’atto è contestabile.
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