Cassazione Penale, Sentenza n. 35892/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del 14/12/2022. Il ricorrente, tramite difensore, deduce l'assenza integrale di motivazione del decreto in ordine al fumus commissi delicti e la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza della misura reale: il decreto si sarebbe limitato a richiamare la norma incriminatrice e una nota di polizia giudiziaria (n. 2/118-2022) senza descrivere la condotta contestata, la relazione dei beni con il reato né dimostrare che il pubblico ministero avesse effettivamente preso conoscenza del contenuto della nota richiamata; inoltre i beni oggetto di sequestro non sarebbero stati individuati con sufficiente precisione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro fosse privo della motivazione richiesta in ordine al fumus commissi delicti e che il Tribunale del riesame non potesse sanare una tale carenza mediante richiamo a un atto di polizia giudiziaria non reso conoscibile né dimostrato come conosciuto dal pubblico ministero. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto il dissequestro e la restituzione immediata all'avente diritto del materiale sottoposto a vincolo.
Norme richiamate
Norma richiamata come una delle fattispecie contestate (accesso abusivo a sistemi informatici). La sentenza ricorda che, benché la norma sia indicata, il decreto di sequestro deve descrivere la condotta e la relazione del materiale con il reato, non bastando la mera indicazione dell'articolo violato.
Norma richiamata quale altra fattispecie contestata (abuso d'ufficio). Anche in questo caso la Corte sottolinea l'esigenza di una motivazione specifica che colleghi i beni al reato indicato.
Richiamato nel decreto come riferimento normativo in tema di concorso di reati; la Corte osserva che la mera indicazione normativa non esonera dall'obbligo di descrivere i fatti e la pertinenza probatoria dei beni sequestrati.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge n. 176/2020) e successive proroghe
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 conv. L. n. 176/2020; art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228; art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Citata in relazione alla procedura di trattazione a distanza e per iscritto del ricorso; la Corte ha deciso il ricorso con procedura scritta ai sensi delle disposizioni richiamate.
Norme giurisprudenziali (Cassazione - principi sul sequestro probatorio)
La decisione si fonda su consolidati principi della Cassazione: il decreto di sequestro probatorio deve indicare i fatti contestati, la riconduzione alla fattispecie incriminatrice, la natura dei beni e la loro relazione col reato; il Tribunale del riesame può integrare la motivazione solo entro limiti e non può supplire all'assenza totale di motivazione del pubblico ministero.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se in forma concisa, la descrizione della condotta contestata e la relazione specifica tra i beni vincolati e l'ipotesi criminosa; la semplice indicazione della norma violata è insufficiente.
- La motivazione per relationem (rinvio ad altro atto, es. nota di polizia giudiziaria) è legittima solo se il provvedimento mostra che l'autorità che dispone il sequestro ha effettivamente preso conoscenza del contenuto dell'atto di riferimento e se l'atto è noto o almeno ostensibile alla parte destinataria quando è necessario per esercitare il diritto di difesa.
- Il Tribunale del riesame ha il dovere di compiere un controllo effettivo (non meramente formale) sul fumus commissi delicti, valutando gli elementi offerti dall'accusa e le confutazioni difensive, ma non può rimediare a una totale carenza motivazionale del decreto emesso dal pubblico ministero.
- Se manca l'indicazione dei beni oggetto di sequestro o la loro relazione con il reato, la misura reale può essere annullata e disposta la restituzione del materiale.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe sollecitare l'allegazione o la esibizione degli atti richiamati (es. note di polizia giudiziaria) e far valere l'insussistenza della motivazione come vizio insanabile non sanabile dal riesame.
- Quando il pubblico ministero fonda il sequestro su atti investigativi esterni, è opportuno che tali atti siano prodotti o che sia documentato il loro effettivo esame nel decreto, per consentire il controllo giurisdizionale e l'esercizio del diritto di difesa.
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