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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37118/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di tentata frode in commercio (multa di Euro 600), deducendo: (1) contraddittorietà e illogicità nella motivazione in relazione alla ricostruzione probatoria basata sul verbale di sequestro (si osservava che le 160 retine strappate, recanti la data del giorno successivo, erano in un sacco di plastica per rifiuti e pertanto non destinate all'uscita dall'azienda; i mitili rinvenuti non si trovavano sulla linea di confezionamento e non esisteva documento di trasporto); (2) mancata considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo doloso, dovuta al fatto che la macchina punzonatrice era inceppata al momento del controllo, fattore da cui discenderebbe un mero errore colposo degli operai e non un intento di contraffazione della data di confezionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, manifesta infondatezza e per essere stato proposto per ragioni non consentite, rilevando che il ricorrente si è limitato a riproporre in sede di legittimità i motivi già sollevati in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. La Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla rilevanza e attendibilità delle prove; ha confermato la logica della decisione di merito che ha valorizzato elementi indiziari rilevanti (l'ordine di distruggere 160 retine datate, il rinvenimento di ulteriori 615 retine con data futura occultate in un bancale pronto per la spedizione nella "cella dei prodotti finiti") e ha escluso che l'inceppamento della macchina escluda il dolo. Ha inoltre chiarito che per la configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessaria una contrattazione già perfezionata, essendo sufficiente la destinazione alla vendita. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. (modificato dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176), art. 23, comma 8

    richiamato in relazione alle richieste trasmesse dal Pubblico Ministero

    norma richiamata per la trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consentita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non ricorrano elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in tema di applicabilità delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso e sulla valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione

  • Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014 (Tebai)

    orientamento richiamato secondo cui per la configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessaria la contrattazione finalizzata alla vendita: è sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso da quanto dichiarato

  • Giurisprudenza di legittimità su genericità e limiti del sindacato in Cassazione (tra cui Sez. 5, n. 28011/2013; Sez. 6, n. 20377/2009; Sez. 2, n. 11951/2014; Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 1, n. 42369/2006; Sez. 5, n. 51604/2017; Sez. 2, n. 20806/2011)

    rinvio a principi consolidati: il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre pedissequamente i motivi già disattesi in appello; la Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove del giudice di merito se non in presenza di vizi di motivazione e logica

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi di appello senza confronto con la motivazione resa dalla corte territoriale determina l'inammissibilità per genericità
  • La Corte di cassazione non è sede di riedificazione dei fatti: non valuta nuovamente la prova né adotta ricostruzioni alternative dei fatti se non in presenza di vizi di motivazione o di diritto
  • Elementi indiziari concreti (es. distruzione di etichette, confezioni con data futura, materiale occultato in bancali pronti per la spedizione) possono giustificare la ricostruzione del dolo anche in assenza di documentazione di trasporto o di una vendita già perfezionata
  • La presenza di un problema tecnico (es. inceppamento della macchina punzonatrice) non esclude automaticamente il dolo se sussistono altri elementi incompatibili con una mera condotta colposa
  • Per il tentativo di frode in commercio è sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto con dati o qualità diversi da quelli dichiarati; non è invece indispensabile la prova di una contrattazione o di una consegna già avvenuta
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile motivare puntualmente il ricorso e dimostrare di aver confrontato le argomentazioni della sentenza impugnata
  • A fini difensivi, in situazioni analoghe è utile preservare documentazione che provi la destinazione diversa della merce, i processi produttivi e gli eventuali problemi tecnici (report di fermo macchina, verbalizzazioni interne) per contrastare efficacemente la tesi del dolo

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