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Sentenza

Sentenza n. 3797/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. prot. GSEWEB/P20230384073 del 16/05/2023, notificato in pari data, con cui è stata respinta la richiesta di APTAR ITALIA S.p.a. prot. GSE/RCG2A16/03/202300171500 del 16/03/2023, volta ad ottenere il riconoscimento del funzionamento della unità denominata “APTAR COGE MANOP”, codice “BZ18”, codice CENSIMP IM_1192444, sita in Manoppello (PE), Viale Giacomo Matteotti n. 59, come cogenerativa ad alto rendimento (CAR), ai sensi del d.lgs. 20/2007, come integrato dal d.m. 4 agosto 2011, nonché l’accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011, per la produzione anno 2022; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, correlato o consequenziale anche di data ed estremi sconosciuti.

Giustizia amministrativa202311192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’unità di cogenerazione come cogenerativa ad alto rendimento e dell’accesso al regime di sostegno CB-CAR per la produzione dell’anno 2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del GSE relativo al riconoscimento, ai sensi della disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento, dell’unità denominata “APTAR COGE MANOP” come CAR e al conseguente accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, delle norme sul procedimento e del principio del contraddittorio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. In secondo luogo, ha contestato la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 4, comma 2, lett. a), d.m. 5 settembre 2011, oltre a irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di legalità e imparzialità, sviamento, violazione dell’art. 3 Cost., illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. Secondo la ricorrente, il GSE aveva erroneamente qualificato il nuovo impianto ECOMAX 9 NGS come mero ammodernamento, anziché come nuova unità di cogenerazione.

La decisione

Nel corso del giudizio, il GSE, con provvedimento notificato il 18 luglio 2025 e adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5974/2025, ha accolto la richiesta di riconoscimento CAR, ha annullato in autotutela il diniego impugnato e ha accolto le richieste CB-CAR relative alla produzione dell’anno 2022. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto il bene della vita perseguito con il ricorso. Le spese sono state poste a carico del GSE secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché la nuova determinazione favorevole è intervenuta soltanto dopo l’introduzione del giudizio e in ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato. Il GSE è stato condannato al pagamento di euro 2.500, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, lett. a), d.m. 5 settembre 2011

    La ricorrente ne ha dedotto l’erronea interpretazione in relazione alla qualificazione dell’impianto come ammodernamento anziché nuova unità di cogenerazione; il giudice non ha esaminato la censura nel merito.

  • d.lgs. 20/2007

    Costituisce, insieme al d.m. 4 agosto 2011, la disciplina richiamata per il riconoscimento del funzionamento dell’unità come cogenerativa ad alto rendimento.

  • d.m. 4 agosto 2011

    Integra la disciplina del d.lgs. 20/2007 relativa al riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento.

  • d.m. 5 settembre 2011

    Prevede il regime di sostegno CB-CAR richiesto dalla società per la produzione dell’anno 2022.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulla o sostituisce l’atto impugnato e riconosce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
  • Quando il soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente interviene dopo l’introduzione del giudizio per effetto di un nuovo provvedimento amministrativo favorevole, il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione applicando il principio della soccombenza virtuale.
  • La soccombenza virtuale può essere valorizzata ai fini delle spese quando l’amministrazione adotta in autotutela una determinazione favorevole soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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