Cassazione Penale, Ordinanza n. 33255/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati giudicati dalla Corte di appello di Catania quale giudice del rinvio dopo un precedente giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. La sentenza impugnata aveva assolto entrambi, perché il fatto non sussiste, dal delitto di estorsione contestato al capo 3) e aveva rideterminato in senso più favorevole la pena per il delitto di associazione di tipo mafioso contestato al capo 1). I ricorrenti hanno proposto ricorsi separati per cassazione avverso tale decisione. La Corte rileva che i ricorsi sviluppano censure sostanzialmente dirette contro la motivazione in punto di determinazione della pena, profilo che, nel perimetro del ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., non è deducibile salvo che si traduca in illegalità della sanzione. La sentenza considera inoltre che le doglianze non investono in modo ammissibile la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o un contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, ma contestano aspetti non consentiti e risultano anche generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure mosse riguardavano la determinazione della pena e quindi profili non deducibili nel ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., salvo ipotesi di illegalità della sanzione non prospettata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel ricorso avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati o censure sulla pena non trasfuse in illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nei limiti indicati per il ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza richiama il concordato in appello come contesto processuale di formazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello sono ammissibili soltanto i motivi che investono la validità della scelta concordata, il consenso del pubblico ministero o l'eventuale difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo raggiunto.
- Non è ammissibile in cassazione la contestazione di motivi rinunciati o di censure che attengano alla motivazione sulla determinazione della pena, salvo che si denunci una vera e propria illegalità della sanzione.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere introdotta come motivo di ricorso quando l'impugnazione avversi una decisione definita mediante concordato in appello, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza richiamata.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., valorizzando il profilo di colpa dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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