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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05276/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Como il 14 maggio 2025 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso era incentrato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che non era stato dedotto alcun profilo di illegalità della pena e che non ricorrevano gli ulteriori presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne deriva che il motivo dedotto non è scrutinabile nel merito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che contro una sentenza di patteggiamento il motivo relativo al solo trattamento sanzionatorio sia inammissibile se non viene denunciata l'illegalità della pena e se non sussistono gli ulteriori requisiti di ammissibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La decisione è stata adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale il ricorso incontra limiti specifici di impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato come norma che delimita i presupposti di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; nel caso concreto tali presupposti non risultano integrati

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione de plano del ricorso inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la pronuncia applica la conseguenza economica dell'inammissibilità con condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è ammissibile il ricorso per cassazione fondato sul solo trattamento sanzionatorio se non si deduce un profilo di illegalità della pena.
  • L'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento è subordinata alla sussistenza dei presupposti specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • Il ricorso inammissibile può essere dichiarato con provvedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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