Cassazione Civile, Ordinanza n. 36006/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado relativa a un accertamento di maggiori imponibili. Dopo la proposizione del ricorso, la società ha presentato istanza di sospensione del giudizio e successivamente, insieme all’Agenzia delle Entrate, istanza congiunta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata della controversia pendente prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con deposito della domanda e della quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata. L’Agenzia, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha confermato la regolarità del procedimento di definizione agevolata e ha chiesto l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che erano integrati i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, in quanto la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento della somma dovuta e richiesta congiunta delle parti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese di causa, richiamando la regola secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
conv. con modif. in l. n. 136 del 2018
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la presentazione della domanda e il versamento dovuto determinano i presupposti per la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Richiamato per la richiesta di sospensione del processo in pendenza della definizione agevolata.
art. 13, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; la Corte ne trae la conseguenza della compensazione integrale delle spese tra le parti.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e risulta documentato il pagamento di quanto dovuto, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La regolarità della definizione agevolata, attestata anche dalla parte pubblica, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione senza esame del merito del ricorso.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla norma e possono essere compensate integralmente tra le parti.
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