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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25874/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi a seguito di applicazione della pena su richiesta. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma la Corte rileva che le censure dedotte non sono specificate nel testo e, comunque, non rientrano tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione ai profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su censure non deducibili nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento, essendo il catalogo dei motivi impugnatori tassativamente limitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede un catalogo tassativo e ristretto di motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, limitati ai profili indicati dalla Corte.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non possono essere dedotti motivi generici o estranei ai profili della volontà dell'imputato, della correlazione tra richiesta e sentenza, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto e dell'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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