Cassazione Penale, Ordinanza n. 16817/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando: 1) la violazione di legge per la sospensione della patente di guida per un anno, sostenendo di essere già destinatario di un analogo provvedimento prefettizio e quindi di non poter subire una duplicazione della sanzione amministrativa accessoria; 2) l’intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile sul primo motivo perché il provvedimento prefettizio invocato non era in atti né allegato al ricorso, e comunque la doglianza poteva essere fatta valere in sede amministrativa. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, quando l’impugnazione riguarda solo le sanzioni amministrative accessorie e il capo sulla responsabilità penale è ormai passato in giudicato, la prescrizione maturata successivamente non impedisce l’applicazione di tali sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo non era scrutinabile per mancanza in atti del provvedimento prefettizio richiamato e perché la relativa tutela era comunque esperibile in sede amministrativa. Il secondo motivo è stato qualificato manifestamente infondato, poiché la prescrizione maturata nelle more non ostava all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, essendo ormai definitivo l’accertamento della responsabilità penale. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La sentenza richiama la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria collegata alla guida in stato di ebbrezza, senza soffermarsi sul suo contenuto tipico.
Il testo menziona un provvedimento prefettizio di sospensione della patente, rilevante come possibile sanzione amministrativa accessoria parallela.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l’assenza di causa non colpevole dell’inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza riguarda soltanto la mancata o errata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, il giudicato sulla responsabilità penale impedisce di opporre la prescrizione maturata successivamente per evitare tale sanzione.
- La deduzione dell’esistenza di un precedente provvedimento amministrativo incompatibile con la sanzione accessoria deve essere supportata da atti specifici ritualmente prodotti; in mancanza, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
- La questione relativa a eventuali duplicazioni o illegittimità di provvedimenti amministrativi sulla patente può essere fatta valere nelle sedi amministrative competenti, non potendo il ricorso penale supplire alla mancanza di prova documentale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emerga l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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