Cassazione Civile, Ordinanza n. 25483/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per un periodo di lavoro in cui il soggetto era stato esposto ad amianto fino al 31 dicembre 1992. La Corte d'appello aveva ritenuto non maturata la decadenza dall'azione giudiziale, qualificando la pretesa come diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico già in godimento e assumendo tempestiva la sequenza domanda amministrativa del 18 marzo 2015 e ricorso giudiziale del 19 luglio 2016. L'INPS ha impugnato con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., sostenendo che l'appello della controparte avrebbe censurato solo una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado, con conseguente giudicato sulla prima ratio relativa alla decadenza; con il secondo ha denunciato violazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, sostenendo che la decadenza triennale era già maturata perché la prima domanda amministrativa per il medesimo beneficio era stata presentata il 25 giugno 2008, e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato la successiva domanda del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del pensionato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'intimato soccombente.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per denunciare l'asserita inammissibilità dell'appello, perché non avrebbe censurato tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
Richiamato insieme all'art. 434 c.p.c. per sostenere la mancanza di specificità/completezza dei motivi di appello.
d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
Norma sulla decadenza dall'azione giudiziaria in materia previdenziale; la Corte ribadisce che opera anche per le controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto e che il termine decorre dalla domanda amministrativa originaria, con irrilevanza di successive riproposizioni.
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
Fonte del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, considerato diritto autonomo e distinto dal mero ricalcolo della prestazione pensionistica.
Richiamato come testo sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 ai fini dell'applicazione della decadenza sostanziale.
Legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992, richiamata per la disciplina della decadenza.
Richiamata per la modifica dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 che estende le decadenze anche alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per affermare che il ricorso dell'INPS rispettava gli oneri di allegazione e produzione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato con l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., a sostegno della ritualità del ricorso.
Applicato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Applicato per la compensazione delle spese dei gradi di merito in ragione del consolidamento successivo dei principi giurisprudenziali richiamati.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, sia quando siano promosse da pensionati sia quando riguardino soggetti non ancora pensionati, poiché la norma comprende tutte le domande in cui sia in discussione l'acquisizione del diritto a pensione o la sua misura.
- La domanda volta ad ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto fa valere un beneficio autonomo e distinto dal semplice ricalcolo della pensione o dei singoli ratei, pur essendo strumentale al trattamento pensionistico.
- Ai fini della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, il dies a quo coincide con la data della domanda amministrativa originaria; una successiva riproposizione della domanda non fa rivivere il termine né impedisce la maturazione della decadenza già verificatasi.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su una questione di puro diritto, già decisa in modo sufficiente dai fatti accertati, la Corte può decidere nel merito senza rinvio ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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