Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12752/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con due sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.). L'accordo tra le parti sulla misura della pena per il reato satellite non era stato raggiunto: il condannato proponeva un aumento di quattro mesi, mentre il Pubblico ministero rilanciava un aumento di otto mesi. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il mancato accordo sulla misura della pena precludesse il riconoscimento della continuazione e ha giudicato non congrua la pena proposta dal condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che, per la natura pattizia del rito di cui all'art. 444 c.p.p., l'intervento modificativo sul giudicato in sede esecutiva debba avvenire nella stessa forma concordata fra le parti ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p.; il giudice dell'esecuzione non può autonomamente quantificare la pena in misura diversa da quella negoziata, salvo il caso in cui il dissenso del Pubblico Ministero sia ingiustificato, cosa non ravvisata nel caso di specie. Ha inoltre precisato che il condannato può riproporre una nuova istanza con contenuto diverso (meno favorevole rispetto alla precedente ma comunque migliorativo rispetto al mancato riconoscimento della continuazione). Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

    La disposizione vincola l'intervento del giudice dell'esecuzione alla forma pattizia originaria: la modifica del giudicato per riconoscere la continuazione richiede l'accordo delle parti, salvo che il dissenso del PM sia ritenuto ingiustificato; non autorizza il giudice a sostituirsi alle parti nella determinazione della pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza emessa in tale rito ha natura negoziale e richiede il rispetto dell'accordo tra le parti anche in sede esecutiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Prevede i poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte afferma che tali poteri non consentono al giudice di sostituirsi alle parti negozianti per fissare la pena in caso di istanze derivate da patteggiamenti distinti.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per analogia procedurale: come nel giudizio di cognizione l'imputato può riproporre una diversa richiesta di patteggiamento, anche in sede esecutiva il condannato può formulare una nuova istanza con contenuto differente, che il giudice deve valutare in termini di congruità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in ordine alle spese processuali; la Corte lo applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, Spatola; Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana; Sez. 6, n. 20794 del 19/01/2010, Lazhar)

    La giurisprudenza conferma che, in materia di riconoscimento della continuazione tra sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione è vincolato alla disciplina dell'art. 188 disp. att. e non può autonomamente riformulare la misura della pena negoziata, salvo il caso di dissenso ingiustificato del PM; inoltre il condannato può riproporre diversa istanza.

Massime di principio

  • Quando la continuazione tra reati è richiesta in relazione a sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti), il riconoscimento in sede esecutiva richiede l'accordo delle parti: il giudice non può autonomamente fissare una pena diversa da quella negoziata.
  • Il giudice dell'esecuzione può accogliere la richiesta nonostante il dissenso del Pubblico Ministero solo se questo dissenso è ritenuto ingiustificato; la semplice divergenza sulla misura della pena non rende automaticamente "ingiustificato" il dissenso.
  • Se l'accordo tra parti naufraga sulla misura della pena, il giudice non può imporre una quantificazione alternativa senza violare la natura negoziale dell'istituto; la parte richiedente può però proporre una nuova istanza con termini diversi.
  • Il rigetto della richiesta comporta la possibilità di impugnazione e conseguenze sulle spese: chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese processuali.
  • In situazioni analoghe è consigliabile tentare una rinegoziazione tra le parti (o proporre una nuova istanza meno favorevole ma comunque utile) prima di affidarsi all'intervento del giudice dell'esecuzione, valutando la rischiosità del dissenso del PM e la necessità di motivazioni sulla congruità della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.