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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15621/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente, socia accomandataria di una società in liquidazione, ha impugnato una cartella esattoriale notificata dall'agente della riscossione per imposte, interessi e sanzioni iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate. La cartella era stata ritenuta dai giudici di merito fondata su una precedente sentenza passata in giudicato della Commissione tributaria regionale, costituente il titolo esecutivo. La ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per violazione o falsa applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che le imposte pretese erano già state eliminate da precedenti decisioni passate in giudicato; con il secondo ha dedotto la nullità della decisione per violazione del giudicato ex art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 395, n. 5, c.p.c., assumendo che il processo fosse affetto da contrasto con un precedente giudicato che aveva dichiarato inutiliter datae le sentenze e annullato i ruoli relativi alle stesse imposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva accertato che la cartella si fondava su una sentenza passata in giudicato, sicché l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, relativo al pagamento del tributo in pendenza di giudizio, era inconferente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la doglianza, nella sostanza revocatoria, avrebbe dovuto essere proposta con revocazione dinanzi alla stessa CTR ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.Lgs. n. 546/1992; comunque, la sentenza invocata come giudicato esterno non aveva annullato la sentenza posta a base della cartella, e l'eventuale contrasto tra giudicati avrebbe dovuto essere fatto valere contro la sentenza successiva, prevalendo comunque il secondo giudicato se non revocato. La Corte ha inoltre escluso il conflitto di giudicati con altra sentenza richiamata dalla ricorrente perché resa tra parti diverse. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle resistenti, ma è stata disposta la debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 68 D.Lgs. n. 546/1992

    La norma sul pagamento del tributo in pendenza del processo non è invocabile quando la cartella si fonda su un titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato.

  • art. 64 D.Lgs. n. 546/1992

    Il preteso vizio da contrasto con il giudicato va fatto valere con gli strumenti propri della revocazione, non come motivo ordinario di ricorso per cassazione contro la sentenza che si assume viziata.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Il motivo che denuncia la violazione del giudicato assume natura revocatoria e non può essere dedotto in cassazione contro la sentenza che ne sarebbe affetta, ma dinanzi al giudice che l'ha pronunciata tramite revocazione.

  • art. 65, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    La revocazione deve essere proposta dinanzi alla stessa Commissione tributaria regionale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 67, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    L'eventuale vizio revocatorio può essere dedotto in cassazione soltanto avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, non contro la decisione originaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È richiamato nel quadro della condanna inflitta nei gradi di merito a titolo di responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è fondata su una sentenza passata in giudicato, non può utilmente denunciarsi la violazione delle norme sul pagamento del tributo in pendenza di giudizio, perché il thema decidendum non riguarda più una riscossione provvisoria ma l'esecuzione di un titolo definitivo.
  • Il motivo di ricorso che contesti la decisione per asserita violazione del giudicato, se investe in realtà un vizio revocatorio, deve essere proposto con revocazione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, e non direttamente in cassazione contro la decisione impugnata.
  • In presenza di due giudicati potenzialmente contrastanti, il criterio temporale attribuisce prevalenza al giudicato formato successivamente, salvo che la relativa sentenza sia stata tempestivamente assoggettata a revocazione nei casi consentiti.
  • Non può parlarsi di conflitto di giudicati quando le decisioni invocate riguardano parti diverse, anche se attengono a vicende fiscali collegate o ad atti impositivi analoghi.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera evocazione di una norma astrattamente pertinente ma inconferente rispetto al titolo posto a base della decisione non integra un valido motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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