Sentenza del 25/03/2016 n. 1531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Forma dell'appello - Indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del gravame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl gravame è stato dichiarato inammissibile. La riproposizione dei motivi originari, in assenza di una critica specifica alla decisione impugnata, non soddisfa l’onere di specificità previsto per l’appello tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello è stato ritenuto privo dei motivi specifici richiesti dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. L’atto si limitava a riproporre le ragioni già formulate nel ricorso introduttivo, senza confrontarsi in modo concreto con la sentenza di primo grado e senza indicare quali errori di fatto o di diritto fossero stati commessi dai giudici di prime cure.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.
L’appello tributario deve contenere una critica concreta e puntuale alla sentenza di primo grado, indicando gli errori valutativi, in fatto o in diritto, che si chiedono al giudice di secondo grado di correggere. Non è sufficiente ripetere le difese già svolte in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello ha natura critica: deve contestare specificamente la motivazione e le statuizioni della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo, senza alcun riferimento alla decisione di primo grado, comporta l’inammissibilità dell’appello.
- Per evitare l’inammissibilità occorre indicare, per ciascun capo contestato, quale errore abbia commesso il giudice di primo grado e quale riforma venga richiesta.
- È sufficiente anche una critica non necessariamente ampia, ma deve esistere almeno un riferimento concreto alla sentenza e agli errori che le vengono attribuiti.
- L’inammissibilità per mancanza di motivi specifici è una conseguenza processuale che impedisce l’esame del merito dell’impugnazione.
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