Ordinanza n. 1207/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3001/2024 del Tribunale di Palermo
Esito
La controversia
L’associazione ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 3001/2024 emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti del Comune. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso. In particolare, dagli atti risulta che il credito portato dal decreto ingiuntivo era già stato soddisfatto nell’ambito del procedimento R.G. n. 401/2025, definito favorevolmente con sentenza n. 1793/2025. Il dubbio riguarda quindi la possibilità di azionare nuovamente in sede di ottemperanza, anche limitatamente a una parte residua, il medesimo credito già soddisfatto.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Rilevata d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per l’avvenuto soddisfacimento del credito derivante dal decreto ingiuntivo, ha assegnato alle parti il termine di 10 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie limitate all’unica questione indicata nella motivazione. La decisione finale è quindi rinviata all’esito del contraddittorio sulla questione preliminare.
Norme richiamate
Visto l’art. 73, comma 3 c.p.a.
La disposizione è utilizzata per sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio dal Collegio dopo il passaggio in decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Il credito risultante da un decreto ingiuntivo già integralmente soddisfatto in un precedente procedimento non può essere nuovamente azionato in sede di ottemperanza, neppure per una parte residua, ove il giudice accerti che tale parte rientra nel credito già soddisfatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 929/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 958/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 964/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 967/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 785/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 2499/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →