Sentenza n. 6425/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della graduatoria definitiva relativa all’interpello del 22 marzo 2024 per il conferimento di incarichi superiori ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario da preporre alla Direzione di varie UIEPE tra cui quella di Palermo, comunicata al ricorrente dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale Del Personale, Delle Risorse E Per L’attuazione Dei Provvedimenti Del Giudice Minorile – Ufficio III Sez. III con nota prot. n. m_dg.DGMC.03/02/2025. 0009200.V con PEC del 03.02.2025, nella parte in cui il ricorrente risulta per la sede di Palermo posizionato al posto n. 3 e quindi non vincitore con un punteggio complessivo pari a 67,6; nonché del verbale del 27.01.2025 – di cui si sconoscono i contenuti – con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente avverso la graduatoria provvisoria comunicata con nota del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u, qui del pari impugnata ove occorrer possa, recante la non utile collocazione dell’odierno ricorrente con un punteggio pari a 65,81 al terzo posto; ove occorrer possa della nota prot. n. m_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U con la quale il Dipartimento resistente non ha rilasciato copia del predetto verbale del 27.01.2025 riscontrando solo parzialmente l’istanza di accesso formulata dal ricorrente di tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, relativi all’attribuzione del punteggio anche alla candidata che lo precede in graduatoria; nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o non notificati all’odierno ricorrente, ivi inclusi - i verbali e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata redatta e approvata la graduatoria impugnata, il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, la scheda di valutazione dell’odierno ricorrente e l’attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dallo stesso, con condanna dell’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento nella predetta graduatoria quale vincitore dell’odierno ricorrente con il punteggio spettantegli in ragione dei titoli dichiarati e posseduti e dell’esito del colloquio sostenuto e al conferimento del relativo incarico presso la sede di Palermo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23\7\2025: per l’annullamento di tutti gli atti sopra precisati nonché del verbale del 27.01.2025, integralmente conosciuto solo a seguito del rilascio della documentazione richiesta avvenuto con PEC del 5 giugno 2025 (Trasmissione protocollo m_dg.DGMC.05/06/2025.0041824.U doc. 14)- con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente ed in particolare delle motivazioni indicate dal Dipartimento minorile e di comunità e alla scheda riassuntiva del punteggio assegnato al ricorrente nelle parti di seguito, nonché ove occorrer possa delle risultanze della scheda riassuntiva degli incarichi espletati depositata in giudizio dall’Avvocatura in data 27 maggio 2025 e di quella comunicata a mezzo pec del 9 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva dell'interpello per il conferimento di incarichi superiori ai dirigenti penitenziari, nella parte in cui il candidato era collocato al terzo posto per la sede di Palermo, nonché gli atti di valutazione e il verbale della Commissione del 27 gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il punteggio attribuitogli nell'interpello pubblicato il 22 marzo 2024 per incarichi di funzione dirigenziale superiore della dirigenza penitenziaria. Nella graduatoria provvisoria gli erano stati attribuiti 65,81 punti e, dopo l'esame delle osservazioni, 67,6 punti, comunque insufficienti per risultare vincitore. Deduceva violazione della lex specialis, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 63/2006, degli artt. 4, 5, 6 e 7 del d.m. 28 settembre 2016, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, verbalizzazione, motivazione e predeterminazione dei criteri, lamentando anche disparità di trattamento, illogicità e sviamento. Con motivi aggiunti, dopo aver ottenuto la documentazione a seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, impugnava specificamente il verbale del 27 gennaio 2025 e la scheda riassuntiva del punteggio. La censura decisiva riguardava la qualificazione dell'incarico svolto presso il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria: l'Amministrazione lo aveva considerato una reggenza, con conseguente attribuzione dimezzata del punteggio, sebbene risultasse svolto in via esclusiva e continuativa dal 1° marzo 2022. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di un contemporaneo incarico principale, l'attività dovesse essere valutata come incarico principale con attribuzione del punteggio pieno; in subordine, ove fosse stata effettivamente una reggenza, avrebbe dovuto essere riconosciuto il punteggio anche per l'incarico principale presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo fondata la censura di violazione di legge relativa all'errata qualificazione dell'incarico svolto presso il Provveditorato regionale. Il d.m. 28 settembre 2016 distingue il punteggio per gli incarichi espletati da quello per le responsabilità assunte e prevede il dimezzamento del punteggio per gli incarichi di reggenza. Tuttavia, dagli atti e dalla relazione dell'Amministrazione risultava che l'incarico presso il Provveditorato era stato svolto in modo esclusivo e continuativo, nonostante fosse formalmente qualificato come reggenza. Il TAR ha affermato che, a fronte di una reggenza valutata con punteggio dimezzato, deve sussistere un contestuale incarico principale; in mancanza di tale simultaneo svolgimento, l'incarico di reggenza, se esclusivo e continuativo, assume sostanzialmente natura di incarico principale e deve essere valutato con punteggio pieno. L'Amministrazione aveva quindi attribuito un punteggio complessivo inferiore a quello spettante, con possibile incidenza sulla graduatoria e sull'individuazione del vincitore. Il giudice ha disposto il ricalcolo corretto del punteggio e la conseguente riedizione della graduatoria, assorbendo gli ulteriori motivi in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonchè ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonchè il coefficiente minimo di idoneità all'incarico
La disposizione demanda al decreto ministeriale la disciplina delle categorie dei titoli valutabili, dei relativi punteggi, del periodo di valutabilità e della soglia minima di idoneità.
È richiamato dalla lex specialis quale fonte normativa ai sensi della quale deve essere effettuata la valutazione delle domande.
art. 4 d.m. 28 settembre 2016
incarichi espletati, responsabilità assunte e percorsi formativi seguiti
Individua le categorie di titoli oggetto di valutazione.
art. 5 d.m. 28 settembre 2016
Stabilisce il punteggio spettante per ogni anno o frazione di anno negli incarichi svolti nel decennio anteriore alla comunicazione dei posti disponibili, comprese le maggiorazioni per le sedi disagiate.
art. 6 d.m. 28 settembre 2016
la qualità e complessità dell'incarico svolto dal funzionario, lo svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l'assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità, nonché gli ulteriori incarichi e compiti svolti, anche temporanei, rispetto a quelli di cui all’art. 5
Disciplina la valutazione delle responsabilità assunte, attribuendo alla relativa voce un punteggio non superiore a 30 punti.
art. 7 d.m. 28 settembre 2016
Prevede per i percorsi formativi un punteggio massimo di 20 punti.
art. 8 d.m. 28 settembre 2016
la Commissione esprime le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 sulla base di un colloquio col funzionario … attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorso formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all’incarico da conferire
Impone alla Commissione di valutare responsabilità e percorsi formativi mediante colloquio, considerando funzionalità e coerenza rispetto all'incarico da conferire.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla predeterminazione dei criteri e alle modalità di valutazione, ma il TAR non ne esamina autonomamente la violazione, avendo accolto il ricorso per la più liquida ragione della violazione dei criteri di attribuzione del punteggio.
Sono richiamati tra i parametri di legittimità relativi ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; le relative censure sono assorbite.
Massime di principio
- Nella valutazione comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali, la qualificazione formale di un incarico come reggenza non è decisiva quando dagli atti risulti che esso è stato svolto in via esclusiva e continuativa e senza contemporaneo svolgimento di un diverso incarico principale.
- Il dimezzamento del punteggio previsto per un incarico di reggenza presuppone l'esistenza di un contestuale incarico principale cui la reggenza si affianchi; in assenza di tale simultaneità, l'incarico esclusivo e continuativo deve essere valutato con il punteggio pieno previsto per l'incarico principale.
- La Commissione di valutazione deve attribuire il punteggio sulla base delle mansioni e dell'attività concretamente svolte, non sulla base di una qualificazione meramente nominale o formale dell'incarico, quando questa non corrisponda alla realtà risultante dall'istruttoria.
- L'erronea qualificazione di un incarico incide sulla legittimità della graduatoria quando determina l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e può modificare la posizione del candidato e l'individuazione del vincitore; in tal caso l'Amministrazione deve ricalcolare il punteggio e procedere alla conseguente riedizione della graduatoria.
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