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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23747/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività, relativo a un avviso di accertamento con ripresa a tassazione per IRES, IRAP e IVA dell'anno 2006, oltre sanzioni e interessi. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l'omessa o apparente motivazione della decisione d'appello, sostenendo che la sentenza fosse priva di reale apparato argomentativo e non consentisse di comprendere il calcolo del termine di decadenza; con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme che disciplinano i termini per impugnare gli atti tributari. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata era sostanzialmente priva di motivazione: si limitava ad affermare la tardività del ricorso di primo grado e a richiamare le date di notifica e ricezione, senza indicare il dies a quo del termine di decadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La denuncia di omessa o apparente motivazione è accolta quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e risulta priva di un effettivo apparato argomentativo.

Massime di principio

  • Una sentenza che si limiti ad affermare la tardività dell'impugnazione senza indicare il dies a quo del termine di decadenza è affetta da motivazione apparente o mancante, perché non consente il controllo sul corretto calcolo del termine.
  • In materia di impugnazioni tributarie, la declaratoria di inammissibilità per tardività deve essere sorretta da una motivazione idonea a spiegare in modo comprensibile il computo del termine processuale; in difetto, la decisione è cassabile per vizio di motivazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione determina la cassazione della sentenza impugnata, il secondo motivo resta assorbito se investe questioni che presuppongono comunque la riforma della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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