Cassazione Civile, Ordinanza n. 36604/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004, con il quale venivano recuperate a tassazione maggiori IVA, IRES e IRAP nei confronti della società. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato accolto in primo grado; l'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la CTR aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che l'Ufficio si fosse limitato a riproporre le ragioni dell'accertamento senza adeguata prova documentale, e che, quanto al trattamento contabile di un contributo e alle altre voci contestate, si trattasse di mere irregolarità formali prive di effettivo mancato pagamento d'imposta. In cassazione l'Agenzia ha proposto cinque motivi di ricorso, ma nelle more la controparte ha depositato istanza di estinzione del giudizio, allegando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e di aver versato quanto dovuto; non risultavano tuttavia istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto né risultando un diniego della definizione nei termini, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato esaminato il merito dei cinque motivi di ricorso dell'Agenzia.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dovuto, in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego notificato entro il 31 luglio 2020, comportano l'estinzione del processo.
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 13
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il termine previsto dalla parte interessata, il processo deve essere dichiarato estinto, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie, quando perfezionata nei termini previsti dalla legge speciale, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Nel procedimento di cassazione, se sopravviene una causa legale di estinzione del processo collegata alla definizione agevolata, la Corte non deve scrutinare i motivi di ricorso nel merito.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è decisiva la verifica documentale della domanda di definizione, del versamento richiesto e del mancato compimento degli adempimenti processuali ulteriori previsti dalla norma.
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