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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24386/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva applicato a un conducente e alla società proprietaria/armatrice del natante una sanzione pecuniaria e la confisca dell’imbarcazione, ritenendo che il mezzo, autorizzato solo al trasporto di cose per conto terzi, fosse stato impiegato per trasportare due passeggeri a pagamento senza la prescritta autorizzazione per il servizio pubblico non di linea per via d’acqua. I ricorrenti avevano opposto il provvedimento sostenendo che il natante fosse comunque autorizzato, che il numero di persone a bordo non eccedesse il massimo indicato nella licenza e che si trattasse di trasporto occasionale di persone consentito dalla disciplina del trasporto di cose. In cassazione hanno dedotto: violazione delle norme regionali e del regolamento comunale sulla distinzione tra autorizzazione al trasporto di persone e autorizzazione al trasporto di cose; erronea applicazione della sanzione più grave e della confisca invece della sola sanzione per violazione degli obblighi dell’autorizzazione; lesione del principio di proporzionalità e questioni di legittimità costituzionale sulla confisca anche in caso di singola violazione. Hanno inoltre richiamato una precedente sanzione più lieve per la medesima condotta, invocando un affidamento incolpevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’autorizzazione al servizio pubblico non di linea per via d’acqua e l’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi sono titoli ontologicamente e funzionalmente diversi; la previsione del numero massimo di persone imbarcabili nella licenza di navigazione per il trasporto cose serve solo alla sicurezza dell’espletamento del servizio e non legittima il trasporto di passeggeri per finalità di trasferimento. Poiché nel caso concreto erano stati trasportati due turisti a pagamento su un natante autorizzato soltanto al trasporto di cose, la condotta integra l’esercizio del servizio in assenza della prescritta autorizzazione, sanzionato dalla lett. a) dell’art. 43 della legge regionale, con conseguente applicazione della confisca ex art. 44. La Corte ha anche escluso che l’eventuale precedente applicazione della sanzione più lieve potesse fondare un affidamento incolpevole, richiamando la presunzione di colpa in materia di sanzioni amministrative e l’onere dell’autore del fatto di provare l’assenza di colpevolezza. Ha infine ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla confisca, in ragione della funzione preventiva della misura e della disciplina restrittiva del traffico acqueo nell’area lagunare.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex n. 5 non sono ammissibili in cassazione contro sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude il motivo ex art. 360, n. 5, quando l’appello conferma integralmente la decisione di primo grado.

  • L. regionale Veneto n. 63 del 1993, art. 3

    Distingue i servizi pubblici non di linea per via d’acqua, tra cui taxi e noleggio con conducente, dal trasporto di cose per conto terzi.

  • L. regionale Veneto n. 63 del 1993, art. 5, comma 5

    Il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

  • L. regionale Veneto n. 63 del 1993, art. 30

    Nel trasporto di cose per conto terzi è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell’espletamento del trasporto medesimo; il numero massimo di persone trasportabili va indicato nei documenti di navigazione.

  • L. regionale Veneto n. 63 del 1993, art. 43

    comma 1, lett. a) e lett. b)

    La lett. a) punisce l’esercizio del servizio in assenza della prescritta autorizzazione o licenza; la lett. b) punisce la mera inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo.

  • L. regionale Veneto n. 63 del 1993, art. 44

    Prevede la confisca del natante quando sia applicata la sanzione di cui all’art. 43, comma 1, lett. a).

  • L. regionale Veneto n. 63 del 1993, art. 12, comma 5

    Il numero delle licenze e autorizzazioni per il trasporto acqueo deve tener conto delle esigenze di corretta gestione del traffico acqueo e degli effetti del moto ondoso in laguna.

  • L. n. 689 del 1981, art. 3

    In tema di sanzioni amministrative pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando su questi l’onere di provare l’assenza di colpevolezza.

  • art. 23, comma 3, L. n. 87 del 1953

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per sostenere l’irragionevolezza della confisca, ma la Corte esclude la violazione per la funzione preventiva della misura e la discrezionalità del legislatore regionale.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dai ricorrenti nella questione di costituzionalità; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dai ricorrenti nella questione di costituzionalità; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dai ricorrenti sul tema della proporzionalità della sanzione; la Corte esclude la sproporzione della confisca.

Massime di principio

  • In materia di trasporto pubblico non di linea per via d’acqua, l’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi non consente il trasporto di persone per finalità di spostamento; il trasporto occasionale di persone è ammesso solo quando sia strettamente funzionale all’esecuzione del trasporto di cose.
  • La presenza, nei documenti di navigazione, di un numero massimo di persone imbarcabili previsto per ragioni di sicurezza non amplia l’oggetto del titolo autorizzatorio e non trasforma il trasporto di cose in un servizio misto.
  • La distinzione tra esercizio del servizio in assenza di autorizzazione e mera violazione degli obblighi dell’autorizzazione è decisiva ai fini sanzionatori: se si svolge un’attività diversa da quella autorizzata, si applica la fattispecie più grave prevista per l’assenza del titolo.
  • In materia di sanzioni amministrative opera la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. n. 689 del 1981, sicché spetta al trasgressore provare l’assenza di colpevolezza; la mera pretesa tolleranza dell’autorità o l’applicazione in passato di una sanzione più lieve non bastano a fondare un affidamento incolpevole.
  • La confisca del mezzo utilizzato per commettere l’illecito è legittima quando la legge la colleghi all’esercizio abusivo dell’attività, poiché ha finalità preventiva e può essere giustificata dalla tutela di interessi pubblici rilevanti come sicurezza e protezione ambientale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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