Cassazione Penale, Sentenza n. 16623/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la conferma della condanna per tentato omicidio commesso il 20/06/2020. I motivi principali: 1) contestazione dell'attendibilita' della persona offesa e richiesta di riconsiderazione delle discrepanze tra le dichiarazioni della vittima e dei testi; 2) richiesta di riqualificazione del fatto in rissa aggravata (art. 588 c.2 c.p.), sostenendo che le lesioni derivassero da una rissa e non da un tentato omicidio mirato; 3) censura dei riconoscimenti e delle ricognizioni fotografiche ritenute invalide o inattendibili; 4) deduzione che l'imputato abbia avuto solo una partecipazione minima (richiamo agli artt. 114 e 116 c.p.) e che non possa imputarsi la materiale utilizzazione del coltello; 5) doglianza sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte tentativi di rivalutazione del compendio probatorio, non consentiti in sede di legittimita', e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e logica. In particolare: la credibilita' della persona offesa e gli ulteriori riscontri (referti medici, ritenzione della lama, testimonianze, individuazione fotografica) sono stati ritenuti sufficienti; la richiesta di riqualificazione in rissa e' manifestamente infondata; i riconoscimenti fotografici sono atipici ma valutabili liberamente dal giudice e, nel caso, sono stati ritenuti attendibili; l'attenuante per partecipazione di minima importanza non e' applicabile alla luce del contributo attivo contestuale degli aggressori; la motivazione sulla pena e sulle attenuanti generiche e' adeguata. Conseguenze pratiche: conferma della condanna, dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto che il contributo dell'imputato fosse attivo e non di minima importanza, escludendo la qualifica di mera partecipazione trascurabile
richiamato in connessione con il tentativo; la valutazione conferma che la condotta integrava il tentativo di reato (concorso e tentato omicidio)
norma sostanziale sull'omicidio; richiamata nel contesto della qualificazione giuridica dei fatti come tentato omicidio, valutando gli elementi lesivi e l'intento
invocato dalla difesa per la riqualificazione in rissa aggravata; la Corte ha ritenuto che manchi il presupposto tipico della rissa (contesa tra gruppi con contrapposizione reciproca), essendo qui una aggressione collettiva a danno di un unico soggetto
richiamato nella doglianza sulla riqualificazione e sulla istruzione del processo d'appello; la Corte ha ritenuto non fondata la richiesta di nuova qualificazione penale
citato nella contestazione sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto che non sussistano vizî di motivazione tali da incidere sulla legittimita' della decisione
richiamato in relazione alle modalita' degli accertamenti e delle indagini; la Corte ha ricordato i limiti dell'efficacia formale dei riconoscimenti fotografici
norma sulle ricognizioni personali; la Corte ha chiarito che le formalita' dell'art. 213 non si estendono automaticamente alle individuazioni fotografiche e che queste ultime sono atipiche ma valutabili dal giudice
richiamato nel contesto delle modalita' probatorie e delle ricognizioni; confermata la discrezionalita' del giudice nella valutazione dell'affidabilita' delle individuazioni
invocato dalla difesa per riconoscere la partecipazione di minima importanza; la Corte territoriale e la Cassazione hanno escluso l'applicabilita' in considerazione del ruolo attivo e decisivo attribuito all'imputato nell'aggressione
menzionato dalla difesa ma non sviluppato in modo efficace; la Corte lo ha ritenuto assunto nuovo e non ammissibile in cassazione
norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha confermato la discrezionalita' del giudice di merito nel concederle o negarle se motivazione congrua e ha ritenuto adeguata la valutazione negativa nei confronti dell'imputato
richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla determinazione della pena si fondi su elementi adeguati e sia insindacabile in cassazione
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
richiamato per delimitare il sindacato di legittimita' sulla motivazione; la Corte ha ribadito che, in casi di doppia conforme, la ricostruzione dei fatti dai giudici di merito prevale salvo omissioni decisive
menzionato in riferimento ai limiti del ricorso e all'obbligo di sintesi delle doglianze inserite nel ricorso per cassazione
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
richiamato nella parte finale: in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalita' e dati identificativi della vittima e degli altri soggetti, per tutela della riservatezza
Massime di principio
- La Corte di cassazione limita il suo sindacato alla verifica di legittimita' e di coerenza logica della motivazione: non puo' sostituirsi al giudice di merito per rivalutare il materiale probatorio se la motivazione e' congrua e priva di contraddizioni manifeste.
- La credibilita' della persona offesa e dei testi e' valutazione di merito: piccole discrepanze in contesti concitati non bastano a ritenere la testimonianza inattendibile se esistono riscontri obiettivi (referti medici, sequestri, individuazioni).
- Le individuazioni fotografiche sono atti atipici: non richiedono le formalita' della ricognizione personale ma la loro efficacia e' posta alla valutazione del giudice, che deve verificarne la concretezza e la controllabilita'.
- La riqualificazione in rissa richiede prova della contrapposizione reciproca e della volontà vicendevole dei contendenti; l'aggressione collettiva nei confronti di un unico soggetto non rientra nella fattispecie della rissa.
- L'attenuante per partecipazione di minima importanza e' esclusa quando il contributo del singolo corriere sia stato attivo e con efficacia causale non trascurabile nell'economia dell'evento criminoso.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono ambiti di ampia discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione e' manifestamente illogica o contraddittoria.
- Nei casi di doppia conforme (conferma in appello di una condanna di primo grado) la cassazione puo' censurare la motivazione solo per omissioni probatorie decisive o per travisamento manifesto degli elementi decisivi.
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