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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19868/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva svolto attività di mediazione per la vendita di un immobile di proprietà delle resistenti e chiedeva il pagamento di euro 25.500 a titolo di provvigione. Il Tribunale di Bari aveva respinto la domanda ritenendo non provata l'iscrizione del mediatore all'albo previsto dalla legge n. 39 del 1989, presupposto per il diritto alla provvigione. La Corte d'appello di Bari aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo che non vi fossero ragionevoli probabilità di accoglimento, sia per la mancanza di prova dell'iscrizione, sia perché il certificato prodotto in appello sarebbe stato comunque inammissibile; aveva inoltre osservato che, in difetto del presupposto, il contratto di mediazione sarebbe nullo e il compenso non esigibile. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di varie norme processuali e dell'art. 232 c.p.c., sostenendo: che la prova dell'iscrizione all'albo era già stata fornita in primo grado mediante visura camerale attestante l'attività di agente di affari in mediazione; che la contestazione delle resistenti era tardiva; che il giudice non aveva attivato il contraddittorio sulla pretesa nullità del rapporto; e che il pagamento effettuato da una delle convenute e la mancata comparizione delle altre all'interrogatorio formale avrebbero dovuto rilevare come ammissione/confessione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per la dichiarata inammissibilità della produzione in appello del certificato di iscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura relativa alla prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, cassando la decisione impugnata in relazione a tale punto. Ha infatti affermato che l'onere della prova dell'iscrizione, posto a carico di chi reclama la provvigione, può essere assolto non solo con prova diretta, ma anche con prova testimoniale o presuntiva; in particolare, la visura o l'indicazione del numero di iscrizione nel ruolo tenuto presso la Camera di commercio possono integrare prova presuntiva idonea. Sono state invece respinte le altre censure del primo motivo: la questione non era stata rilevata d'ufficio dal giudice, ma era stata sollevata dalle convenute; l'ammissione delle prove sull'attività svolta non vincolava la decisione finale, perché le ordinanze istruttorie non pregiudicano la causa; il pagamento effettuato da una sola condebitrice non aveva valore confessorio opponibile alle altre; la mancata comparizione all'interrogatorio formale non comporta automaticamente l'ammissione dei fatti, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non abbia ragionevole probabilità di essere accolto.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di contestazioni e difese tempestive.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle preclusioni istruttorie e alle memorie integrative.

  • art. 177 c.p.c.

    le ordinanze istruttorie hanno natura ordinatoria e non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

  • art. 232 c.p.c.

    la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale consente, ma non impone, di ritenere ammessi i fatti; la valutazione è discrezionale.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato con il secondo motivo in tema di inammissibilità della produzione documentale in appello; motivo poi assorbito.

  • legge 3 febbraio 1989, n. 39

    individua l'albo/ruolo dei mediatori quale presupposto legittimante del diritto alla provvigione.

Massime di principio

  • Chi agisce per il pagamento della provvigione di mediazione deve provare l'iscrizione nel ruolo/albo previsto dalla legge, ma tale prova non è vincolata a un unico mezzo: può essere fornita anche per presunzioni o per testimoni, oltre che con prova documentale diretta.
  • Una visura camerale o l'indicazione del numero di iscrizione nel ruolo tenuto presso la Camera di commercio può costituire elemento presuntivo idoneo a dimostrare l'iscrizione del mediatore all'albo, se valutato nel complesso del materiale probatorio.
  • Le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale e la loro eventuale difformità rispetto alla sentenza non integra di per sé vizio di nullità.
  • Il riconoscimento del debito o il pagamento effettuato da uno solo dei condebitori solidali non produce effetti sfavorevoli nei confronti degli altri obbligati.
  • La mancata comparizione all'interrogatorio formale non determina automaticamente la confessione dei fatti: la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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