Cassazione Penale, Ordinanza n. 31725/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata, rideterminando la pena inflitta in primo grado. Ha dedotto che il giudice d'appello non avrebbe verificato l'esistenza di una volontà precisa, specifica ed espressa di accedere al concordato, con contestuale rinuncia agli altri motivi di appello, né l'assenza di vizi comportanti l'illegalità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono proponibili soltanto censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; nel caso concreto, il motivo è stato ritenuto generico e, comunque, riferito a profili non deducibili nei termini prospettati.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso limitatamente alle questioni concernenti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento non costituisce motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano nei casi previsti.
Massime di principio
- Contro la sentenza d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per censure riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
- Nel giudizio di cassazione relativo al concordato in appello non sono deducibili doglianze concernenti motivi di appello oggetto di rinuncia, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o l'illegalità della sanzione per superamento dei limiti edittali o applicazione di una pena diversa da quella prevista dalla legge.
- La censura relativa alla mancata verifica della volontà di accedere al concordato deve essere formulata in modo specifico; deduzioni generiche determinano l'inammissibilità del ricorso.
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