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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40767/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p.p. e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per effetto estintivo dell’atto abdicativo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la rinuncia non risultava giustificata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Napoli aveva accolto la domanda proposta dall’imputato per il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati, provvedendo conseguentemente sulla determinazione della pena finale. Avverso tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione, nel quale si lamentava l’erroneità della determinazione della pena complessiva. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, reso dinanzi alla direzione della casa di reclusione. La Corte ha quindi esaminato la rinuncia e ne ha tratto l’effetto estintivo del gravame.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la definizione del procedimento in camera di consiglio senza formalità, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 589, comma 2 c.p.p.

    La rinuncia al ricorso è un atto processuale abdicativo e recettizio, idoneo a produrre l’effetto estintivo del gravame.

  • art. 591, lett. d) c.p.p.

    La rinuncia al ricorso determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente formulata, produce l’effetto estintivo del gravame e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • La rinuncia al ricorso ha natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio: una volta intervenuta, priva il giudice dell’esame del merito dell’impugnazione.
  • In caso di rinuncia non giustificata, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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