Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4425/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202607467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso, approvazione della graduatoria finale e mancata inclusione del candidato tra i vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui ARES 118 ha sciolto l'ammissione con riserva e lo ha escluso dal concorso pubblico per 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza, nonché la successiva deliberazione di approvazione della graduatoria finale, chiedendo la sospensione cautelare, l'annullamento degli atti, la riammissione in graduatoria o il risarcimento per equivalente e l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria con il punteggio conseguito. La contestazione riguardava il requisito previsto dall'art. 7, comma 3, del bando, consistente in cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Il bando prevedeva che il requisito fosse documentato mediante certificazione della ditta oppure, in alternativa, attestazione del Centro per l'impiego, copia del libretto di lavoro o modello C2 storico. Il ricorrente sosteneva implicitamente che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare il requisito; tuttavia, dal modello C2 relativo al rapporto di lavoro con l'Università Campus Bio-Medico di Roma risultava la qualifica di «ASSISTENTE SANITARIO», non quella corrispondente al profilo professionale oggetto del concorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo, sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare e richiamando una precedente ordinanza della stessa Sezione, che l'esclusione apparisse conforme alla lex specialis. In particolare, il requisito dei cinque anni di esperienza nel corrispondente profilo non risultava documentato dal modello C2, che indicava, per il rapporto con l'Università Campus Bio-Medico di Roma, la qualifica di «ASSISTENTE SANITARIO». L'amministrazione aveva quindi applicato doverosamente la previsione del bando. Il TAR ha altresì escluso il periculum in mora, poiché un eventuale successivo accoglimento del ricorso nel merito avrebbe comunque consentito gli effetti ripristinatori. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. In vista della futura udienza pubblica, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, individuati nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARES 118 del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, del bando di concorso

    «cinque anni esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private»; «una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l’impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)»

    La disposizione richiede che l'esperienza quinquennale sia maturata nel corrispondente profilo professionale e consente di documentarla con la certificazione della ditta o con la documentazione del Centro per l'impiego indicata dal bando.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora, respingendo la domanda.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando sia particolarmente difficile chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di controinteressati, imponendo comunque l'individuazione nominativa dei destinatari per garantire l'effettività del contraddittorio.

  • artt. 35 e 49 c.p.a.

    Il mancato compimento degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio entro i termini fissati può determinare l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris può fondarsi sul confronto tra il requisito di partecipazione come definito dalla lex specialis e la documentazione prodotta dal candidato; quando tale documentazione non dimostri il possesso del requisito nel profilo professionale richiesto, l'esclusione appare conforme al bando.
  • La lex specialis vincola l'amministrazione e i partecipanti: il requisito dell'esperienza professionale nel corrispondente profilo deve essere verificato secondo il significato obiettivo della clausola del bando e sulla base dei documenti espressamente previsti per comprovarlo.
  • L'assenza di fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare; l'eventuale esistenza di effetti ripristinatori conseguibili con la decisione di merito esclude, inoltre, il periculum in mora derivante dalla mancata sospensione immediata dell'atto.
  • Quando i controinteressati sono tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria e sono numerosi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano specificati i destinatari e sia allegato il relativo elenco nominativo.
  • La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera pubblicità generica: l'indicazione delle generalità dei destinatari, o di un codice identificativo idoneo per gli idonei non vincitori, è necessaria per garantire l'effettività del contraddittorio.
  • Gli adempimenti disposti per l'integrazione del contraddittorio devono essere eseguiti nei termini perentori fissati dal giudice; il loro mancato compimento può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.