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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5372/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della condanna per peculato in quanto la sentenza di appello si era fondata su due "relazioni" autografe sottoscritte dall'imputato (acquisite ai sensi dell'art. 237 c.p.p.) e su una testimonianza di riscontro. La difesa sosteneva che quelle "relazioni" fossero in realtà dichiarazioni rese da Pasquazi durante escussioni operate dal suo comandante e quindi raccolte in violazione dell'art. 63 c.p.p. (diritto al silenzio/invalidità delle dichiarazioni rese sotto coercizione), chiedendo il rinnovo dell'istruttoria per l'esame informatico del computer del comandante a dimostrazione che gli scritti erano stati redatti da quest'ultimo. Inoltre si deduceva vizio di motivazione nella preferenza, da parte della Corte d'appello, della testimonianza di Accardi rispetto a presunte dichiarazioni contrastanti di altro collega.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi specifici e decisivi a sostegno dell'asserita natura coatta delle dichiarazioni o della diversa materiale redazione degli scritti; ha richiamato il principio espresso dalla sentenza C-481/19 della Corte di giustizia U.E. circa la tutela del diritto al silenzio anche nell'ambito di procedimenti amministrativi quando le risultanze possano essere poi usate in sede penale, ma ha osservato che anche tale principio non avrebbe di per sé escluso l'utilizzazione delle dichiarazioni qui contestate ove non provata la coercizione. La Corte ha inoltre ritenuto logica e congrua la motivazione dei giudici di merito (assenza di disconoscimento dei testi da parte dell'imputato, mancata denuncia di coartazione, tempo intercorso tra le dichiarazioni e possibilità di consulenza legale) e ha considerato sufficiente la testimonianza di Accardi come elemento di riscontro. Ha dichiarato il ricorso infondato, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto le comunicazioni all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Gli scritti acquisiti agli atti sono stati valutati come "relazioni" autografe; la Corte di merito li ha ritenuti utilizzabili come dichiarazioni dell'imputato. La Cassazione non ha rilevato vizi formali nella loro acquisizione tali da escluderne l'utilizzabilità.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Riflette la tutela del diritto al silenzio e il divieto di utilizzare dichiarazioni rese sotto coercizione o in violazione dei diritti difensivi. La Corte ha ritenuto che la difesa non avesse provato la coercizione o l'esistenza di un'acquisizione rivestita delle caratteristiche interdittive previste dalla norma.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione dei fatti e delle prove fatta dai giudici di merito, non ravvisando vizio di motivazione rimediabile in sede di legittimità.

  • sentenza C-481/19 Corte di giustizia U.E. (Consob)

    Stabilisce che il diritto al silenzio può essere violato se una persona è minacciata di sanzioni e costretta a collaborare; inoltre specifica che, anche in indagini amministrative, non è lecito esigere contributi se gli elementi raccolti possono essere utilizzati penalmente. La Corte di Cassazione ha richiamato questo principio ma ha osservato che la sua applicazione richiede prova che le dichiarazioni siano state effettivamente estorte o raccolte in modo tale da violare il diritto al silenzio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna del proponente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'imputato per i provvedimenti di competenza; la Corte ha disposto l'invio della comunicazione essendo il ricorrente dipendente pubblico.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione dalla prova di dichiarazioni rese in sede amministrativa o da superiori gerarchici occorre allegare e provare elementi concreti di coercizione o che le dichiarazioni siano state raccolte in modo da ledere il diritto al silenzio; la mera asserzione non è sufficiente.
  • Se le dichiarazioni autografe o relazioni non sono disconosciute dall'imputato e non vi è indicazione di coartazione, i giudici di merito possono ritenere tali documenti utilizzabili come ammissioni volontarie, specialmente se supportate da elementi di riscontro.
  • La giurisprudenza europea (C-481/19) tutela il diritto al silenzio anche nell'ambito di procedimenti amministrativi quando le risultanze possano essere impiegate penalmente, ma l'applicazione di tale principio richiede una concreta dimostrazione del rischio di sanzioni o della funzione penale delle risultanze.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia tecnica o acquisizione di supporti informatici) deve essere sorretta da elementi specifici che rendano probabile l'utilità probatoria della prova nuova; altrimenti i giudici possono legittimamente rigettarla.
  • In sede di legittimità il ricorso che non confronta in modo critico e documentato la motivazione dei giudici di merito, o non allega gli atti necessari (es. atti istruttori contrari), è destinato a essere dichiarato infondato.

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