Ordinanza n. 3231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo fondato sul mancato possesso del requisito reddituale del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda una procedura di emersione o regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare, nella quale è stato contestato il mancato possesso, da parte del datore di lavoro, del requisito di capacità economica o reddituale. Dalla documentazione risultava che non era stata presentata alcuna dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2019. L’appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare il possesso del requisito reddituale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per insussistenza, prima facie, del fumus boni iuris. Ha ritenuto incontroversa la mancanza di capacità economica del datore di lavoro, desumibile dall’assenza di una dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2019, e ha rilevato che né il provvedimento impugnato né l’ordinanza del TAR risultavano smentiti da elementi probatori offerti dall’appellante. Il requisito reddituale minimo del datore di lavoro è stato ritenuto funzionale a prevenire elusioni del sistema di emersione, ad assicurare la sostenibilità del costo del lavoro e il rispetto dei diritti retributivi e contributivi del lavoratore, nonché a evitare domande strumentali fondate su rapporti di lavoro fittizi. Il periculum non è stato esaminato specificamente, essendo sufficiente l’insussistenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
Corte costituzionale, sentenza n. 209/2023
previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, inoltre, assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno
Il requisito reddituale minimo del datore di lavoro costituisce presidio di effettività e non elusione della procedura di emersione, verificando la sostenibilità del rapporto lavorativo e contrastando rapporti fittizi.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, l’accertata o non contestata mancanza del requisito reddituale minimo del datore di lavoro esclude, in via prima facie, il fumus boni iuris della domanda diretta a sospendere il provvedimento adottato nell’ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare.
- Il requisito reddituale del datore di lavoro nelle procedure di emersione del lavoro irregolare è volto non soltanto a verificare la capacità economica dell’offerente, ma anche a prevenire rapporti di lavoro fittizi, garantire la sostenibilità del costo del lavoro e tutelare i diritti retributivi e contributivi del lavoratore.
- La mera contestazione del mancato possesso del requisito reddituale non è sufficiente a fondare la tutela cautelare quando l’interessato non offre elementi documentali idonei a dimostrarne il rispetto.
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