Sentenza del 10/10/2017 n. 5843 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Cedente - Mancato versamento - Cessione effettuate a prezzo inferiore al valore normale - Cessionario - Responsabilità solidale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento con cui le veniva richiesto, quale obbligata solidale, il versamento di euro 8.083,34 di IVA oltre interessi, sostenendo: la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento per l’annualità 2007; la nullità della cartella per mancata notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente; l’inesistenza di una previsione che consentisse l’immediata iscrizione a ruolo del cessionario; e l’erronea affermazione dell’Ufficio circa la mancata produzione di giustificazioni sul prezzo inferiore al valore normale.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato l’appello. Ha ritenuto tempestivo l’accertamento notificato al cedente, precisando che, in materia di obbligazione solidale, l’esercizio tempestivo del potere accertativo nei confronti di uno dei debitori produce effetti anche nei confronti degli altri. Ha inoltre escluso la necessità di notificare al cessionario un autonomo avviso di accertamento o l’avviso emesso nei confronti del cedente, ritenendo sufficiente la comunicazione preventiva prevista dall’art. 60-bis, che consente al cessionario di dimostrare documentalmente le ragioni oggettive del prezzo inferiore. Poiché tale prova non è stata fornita, la responsabilità solidale è stata confermata. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre al raddoppio del contributo unificato tributario.
Norme richiamate
Art. 60-bis del d.P.R. 633/1972
In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
La responsabilità solidale del cessionario opera, in via non generale, per le cessioni aventi a oggetto beni individuati dal decreto ministeriale 22 dicembre 2005, quando il cedente non versa l’IVA e il prezzo è inferiore al valore normale. Il cessionario può superare la presunzione dimostrando documentalmente che il prezzo dipendeva da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o da specifiche disposizioni di legge e che non era collegato al mancato versamento dell’imposta.
Art. 57, comma 1, del d.P.R. 633/1972
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L’accertamento IVA è tempestivo se l’avviso viene notificato entro il termine previsto dalla norma. In presenza di obbligazione solidale, la tempestiva attività accertativa svolta nei confronti del debitore principale produce effetti anche nei confronti del coobbligato.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2005
Individua le categorie di beni alle quali si applica il regime speciale di responsabilità solidale previsto dall’art. 60-bis del d.P.R. 633/1972.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non si applica a ogni acquisto, ma solo alle cessioni di beni rientranti nelle categorie individuate dalla normativa e realizzate a un prezzo inferiore al valore normale, quando il cedente non versa l’imposta.
- Il prezzo inferiore al valore normale fa presumere l’operatività della responsabilità solidale, ma il cessionario può difendersi fornendo tempestivamente documentazione concreta sulle ragioni oggettive dello sconto o della riduzione di prezzo e dimostrando che esse non sono collegate all’evasione dell’IVA.
- La mancata notifica al cessionario dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente non determina necessariamente la nullità della cartella, se la legge non impone un autonomo avviso e il cessionario ha ricevuto una comunicazione preventiva utile a esercitare il proprio diritto di difesa.
- Quando il prezzo appare anormalmente basso e non è giustificato da condizioni di mercato, qualità del bene, stato del prodotto o altre circostanze documentabili, il cessionario deve adottare cautele rafforzate prima dell’acquisto e conservare la relativa prova.
- In materia di obbligazione solidale tributaria, l’accertamento tempestivo nei confronti di uno dei coobbligati può conservare gli effetti dell’azione impositiva anche verso gli altri, secondo le regole applicabili al rapporto solidale.
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