Sentenza del 10/10/2017 n. 842 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
-Ires - Redditi d'impresa - Ammortamento - Deduzione quote di ammortamento - Applicazione delle regole civilistiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha affermato che la deduzione fiscale delle quote di ammortamento non può prescindere dai criteri civilistici applicabili alla corretta formazione del bilancio. Sono richiamate le sentenze Cass. civ. n. 20679/2015 e n. 20680/2015. Dal solo estratto non è possibile ricostruire l'esito processuale specifico, né stabilire se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la deducibilità, ai fini IRES, delle quote di ammortamento relative a beni strumentali. Secondo il principio richiamato, l'ammortamento deve essere determinato e dedotto nel rispetto delle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, così da garantire trasparenza, verificabilità e controllo da parte dei soci e dei terzi. Il testo non indica ulteriori dettagli sul fatto concreto, sulle contestazioni fiscali o sulle difese delle parti.
Norme richiamate
Regole civilistiche di redazione del bilancio e di determinazione degli ammortamenti
Le quote di ammortamento dei beni strumentali devono essere calcolate secondo criteri civilistici inderogabili, coerenti con la corretta rappresentazione del bilancio e con l'esigenza di renderlo controllabile da soci e terzi.
Disciplina IRES della deduzione degli ammortamenti
La deduzione fiscale degli ammortamenti presuppone il rispetto delle regole civilistiche di imputazione e determinazione; non è sufficiente una quantificazione meramente fiscale svincolata dalla corretta contabilizzazione.
Cass. civ., sentenze n. 20679/2015 e n. 20680/2015
La Corte ribadisce il principio secondo cui, per garantire trasparenza e controllabilità del bilancio, l'ammortamento fiscalmente deducibile deve rispettare le regole civilistiche applicabili.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente gli ammortamenti, l'impresa deve prima determinare le quote in modo conforme ai principi civilistici e contabilizzarle correttamente in bilancio.
- La deducibilità fiscale non legittima la società a utilizzare quote arbitrarie o sganciate dalla vita utile, dal piano di ammortamento e dagli altri criteri civilistici applicabili.
- In caso di contestazione, è importante documentare il costo del bene, la sua entrata in funzione, la natura strumentale, la vita utile stimata e la coerenza delle quote con il bilancio.
- Il principio riguarda soprattutto la trasparenza e la verificabilità delle scritture contabili: una contabilizzazione non corretta può compromettere anche la deduzione fiscale.
- L'estratto non contiene dati sufficienti per individuare le parti o l'esito concreto del giudizio; pertanto non è possibile attribuire con certezza la vittoria al ricorrente o al resistente.
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