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Sentenza

Sentenza del 10/10/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Può trovare applicazione la presunzione (semplice) di distribuzione di utili a soci di società a cd. "ristretta base societaria" anche quando siffatti utili derivano dal disconoscimento di costi per fatture soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava al socio maggiori redditi IRPEF per il 2003, pari a euro 386.688, ritenendo che la sua quota di utili extracontabili della S.E.D. S.r.l., società composta da soli due soci, fosse stata distribuita presumibilmente ai soci. I maggiori utili societari derivavano dal disconoscimento di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Il contribuente sosteneva che l'indeducibilità fiscale dei costi non implicasse necessariamente l'esistenza di un maggiore utile civilistico distribuibile e invocava anche il divieto di doppia presunzione previsto dall'art. 2727 c.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza favorevole al contribuente. Il precedente giudizio relativo alla società si era estinto per mancata riassunzione del giudizio di rinvio, rendendo definitivo l'accertamento dei maggiori redditi societari. Su tale base, la Commissione ha ritenuto applicabile la presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci di una società a ristretta base societaria. Ha escluso la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, precisando che la presunzione si fonda sulla ristrettezza della compagine sociale e sul vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci. Nel caso concreto, le fatture riguardavano costi mai sostenuti o comunque relativi a operazioni inesistenti; il loro disconoscimento comportava quindi un corrispondente incremento dell'utile societario. Il contribuente non ha fornito la prova di una diversa destinazione degli utili, ad esempio il reinvestimento o l'accantonamento in riserve. S. C. è stato condannato anche al pagamento di euro 4.000, oltre accessori, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 2727 Codice civile

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    La Commissione ha escluso che la presunzione di distribuzione degli utili costituisca una presunzione di secondo grado vietata. Il fatto noto posto a fondamento dell'inferenza è la ristrettezza della base societaria, insieme al vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci.

  • Art. 2729 Codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    La presunzione semplice di distribuzione degli utili è ammissibile quando la ristrettezza della compagine sociale e l'accertata esistenza di utili extracontabili costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente la rettifica del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando presunzioni gravi, precise e concordanti ne facciano dubitare della completezza e fedeltà.

  • Artt. 44 e 45 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Sono stati richiamati dall'Amministrazione a sostegno della tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione agli utili societari.

  • Art. 47 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il contribuente lo ha invocato sostenendo che soltanto gli utili effettivamente distribuiti concorrono alla formazione del reddito del socio. La Commissione ha tuttavia ritenuto operante la presunzione semplice di distribuzione, non superata da prova contraria.

  • Art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    La mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine previsto ha determinato l'estinzione del processo relativo alla società e la definitività dell'atto di accertamento societario.

  • Cassazione n. 13484/2008, n. 11654/2013, n. 8207/2011, n. 3896/2008, n. 448/2008, n. 2049/2003 e altre pronunce richiamate

    La giurisprudenza citata ammette, nelle società di capitali a ristretta base societaria, la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con una compagine sociale molto ristretta, l'accertamento di utili extracontabili può fondare una presunzione semplice della loro distribuzione ai soci, anche se non esiste una prova diretta dei pagamenti.
  • La presunzione non è automatica né legale: deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti, ma una volta applicata trasferisce sul socio l'onere di dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti oppure sono stati destinati a reinvestimento, accantonamento o distribuzione in un periodo diverso.
  • Il disconoscimento di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, e in linea di principio anche soggettivamente inesistenti, può determinare un incremento dell'utile societario rilevante ai fini della presunzione di distribuzione.
  • Non ricorre una vietata doppia presunzione quando la distribuzione degli utili viene inferita direttamente dalla ristrettezza della base societaria e dal rapporto fiduciario tra i soci, mentre l'accertamento societario definisce l'esistenza e l'ammontare degli utili.
  • La definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società rafforza notevolmente la posizione dell'Amministrazione nel successivo giudizio contro il socio, pur restando necessario valutare la concreta applicabilità della presunzione e l'eventuale prova contraria.
  • La mera affermazione che un maggior reddito fiscale non coincida necessariamente con un utile civilistico non è sufficiente: occorrono documenti e specifiche evidenze di reinvestimento, accantonamento o diversa destinazione delle somme.

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