Sentenza del 10/10/2017 n. 221 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Attività didattica - Rette di importo non simbolico - Attività svolta con modalità commerciale - Esenzione Ici - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’esenzione ICI è stata negata. Sebbene l’attività didattica rientrasse astrattamente tra quelle agevolabili, mancava il requisito dello svolgimento con modalità non commerciali. Il pagamento di rette non meramente simboliche, idonee a contribuire in modo significativo alla copertura dei costi, è stato ritenuto incompatibile con l’esenzione. La decisione ha quindi confermato la debenza dell’imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’immobile fosse esente dall’ICI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, in quanto destinato ad attività didattica svolta da un ente non commerciale. La controversia riguardava però le modalità concrete di esercizio dell’attività: gli utenti versavano rette di importo non simbolico, destinate a coprire una quota significativa delle spese. Secondo la decisione, tale pagamento dimostrava lo svolgimento dell’attività con modalità commerciali.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto.
L’esenzione non dipende soltanto dalla natura dell’attività o dalla qualifica non commerciale dell’ente, ma richiede anche che l’attività sia svolta concretamente con modalità non commerciali. Per l’attività didattica, il requisito tende a sussistere in caso di gratuità o quasi gratuità del servizio; rette non simboliche, finalizzate a coprire una parte significativa dei costi, rivelano invece modalità commerciali.
Massime di principio
- Per ottenere un’esenzione fiscale collegata all’utilizzo di un immobile da parte di un ente non commerciale, non è sufficiente dimostrare la natura dell’ente o la tipologia astratta dell’attività: occorre verificare le modalità effettive con cui l’attività viene svolta.
- Nel settore didattico, la riscossione di corrispettivi non simbolici costituisce un forte indice di commercialità, soprattutto quando le rette coprono una quota significativa dei costi di gestione.
- La gratuità o la quasi gratuità del servizio rappresenta il principale elemento idoneo a escludere la natura commerciale dell’attività, ferma la necessità di valutare concretamente ogni situazione.
- In presenza di rette elevate o comunque economicamente rilevanti, l’ente dovrebbe presumere il rischio di diniego dell’esenzione e documentare in modo puntuale la struttura dei costi, la destinazione delle entrate e l’eventuale carattere meramente contributivo dei pagamenti.
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