Sentenza del 10/10/2017 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella esattoriale di euro 5.479,00 relativa all'IRAP per l'anno d'imposta 2008, sostenendo che il minor versamento dei primi due acconti non derivava da un'omissione, ma dall'applicazione delle agevolazioni sul cuneo fiscale previste dal D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007. L'Ufficio aveva invece ritenuto dovuta la maggiore imposta perché gli acconti non erano stati indicati nella dichiarazione e non era stata presentata una dichiarazione integrativa. La società ha inoltre contestato l'utilizzo del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la questione richiedesse una valutazione giuridica e non un semplice controllo cartolare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento del ricorso della società pronunciato in primo grado. Ha ritenuto illegittimo il recupero mediante controllo automatizzato, poiché l'Ufficio aveva sostanzialmente disconosciuto gli acconti e valutato l'applicabilità di agevolazioni fiscali: tale attività avrebbe richiesto un motivato avviso di accertamento e un contraddittorio, non una semplice iscrizione a ruolo ex art. 36-bis. Il Collegio ha inoltre riconosciuto, in linea generale, la possibilità di emendare la dichiarazione anche in giudizio quando l'errore comporti un'imposizione superiore a quella dovuta per legge. Nel caso concreto ha ritenuto provato il regolare versamento degli acconti IRAP in misura ridotta per effetto del beneficio sul cuneo fiscale e ha escluso qualsiasi danno per l'Erario. Non sono state liquidate spese, poiché la società non si era costituita in appello.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La procedura automatizzata può essere adottata solo quando la maggiore imposta risulti immediatamente dalla dichiarazione e il controllo sia meramente cartolare.
Il controllo automatizzato è limitato alla correzione di errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili dalla dichiarazione; non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche o disconoscere dati sulla base di valutazioni non meramente formali.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Richiamato come disposizione analoga, conferma la natura meramente automatizzata e cartolare del controllo liquidatorio.
D.L. n. 81/2007, convertito nella Legge n. 127/2007
Prevede benefici fiscali collegati all'occupazione di personale a tempo indeterminato, incidenti sul calcolo dell'IRES e dell'IRAP. Tali benefici sono stati ritenuti applicabili dalla società per determinare acconti IRAP inferiori.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio dell'Ufficio resistente.
Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Il mancato deposito della richiesta prevista dalla norma ha comportato la trattazione della causa con rito camerale.
Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998
L'Amministrazione lo interpretava come limite temporale alla presentazione della dichiarazione integrativa; la decisione, richiamando la giurisprudenza di Cassazione, ha escluso che tale limite impedisca in assoluto la correzione dell'errore in sede contenziosa.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
La possibilità di rettificare la dichiarazione non è limitata alla procedura di rimborso prevista dalla norma, ma può essere esercitata anche in giudizio per contestare una maggiore pretesa tributaria.
Articoli 53 e 97 della Costituzione
Sono richiamati come fondamento del principio secondo cui il contribuente non può essere assoggettato a un'imposizione superiore a quella effettivamente dovuta in base alla capacità contributiva e alla correttezza dell'azione amministrativa.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 15063 del 25 ottobre 2002
Afferma, in linea generale, l'emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione quando l'errore, di fatto o di diritto, comporti un carico fiscale maggiore di quello previsto dalla legge.
Cassazione civile, sentenza n. 5318 del 3 aprile 2012
Stabilisce che, quando occorre risolvere questioni giuridiche o esaminare elementi diversi dalla dichiarazione, l'Ufficio deve procedere con un avviso di accertamento e non con il solo controllo automatizzato.
Cassazione civile, sentenza n. 7294 dell'11 maggio 2012
L'emendabilità automatica riguarda gli errori materiali, di calcolo o formali, mentre non si estende necessariamente alle dichiarazioni con cui il contribuente esercita una facoltà di opzione prevista dalla legge.
La decisione richiama il limite secondo cui non ogni modifica della dichiarazione è automaticamente ammessa; tuttavia, nel caso concreto, ha ritenuto applicabili i principi favorevoli alla correzione dell'imposta effettivamente dovuta.
Cassazione civile, sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011
Riconosce la possibilità di rettificare la dichiarazione anche in sede contenziosa, per opporsi a una maggiore pretesa tributaria.
Cassazione civile, sentenza n. 12149 del 30 maggio 2014
Conferma che la dichiarazione può essere emendata anche in giudizio quando un errore di fatto o di diritto abbia inciso sull'imposizione fiscale.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato può correggere solo errori immediatamente rilevabili dalla dichiarazione; se l'Ufficio deve interpretare norme, valutare agevolazioni o disconoscere acconti, deve normalmente emettere un motivato avviso di accertamento.
- Una cartella derivante da controllo automatizzato può essere contestata quando la pretesa non discende in modo evidente dai dati dichiarati, ma da una diversa qualificazione giuridica della posizione fiscale.
- Il contribuente può, in linea generale, far valere anche in giudizio errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, soprattutto quando il risultato sarebbe un'imposizione superiore a quella prevista dalla legge.
- La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente la difesa giudiziale del contribuente, se l'imposta effettivamente dovuta può essere dimostrata con documenti e calcoli attendibili.
- Per contestare efficacemente una richiesta fiscale occorre documentare sia l'effettiva applicabilità dell'agevolazione sia i versamenti effettuati; l'assenza di danno per l'Erario può essere decisiva.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non è illimitata: è più solida per errori materiali, di calcolo o di diritto, mentre può essere più controversa quando riguarda scelte opzionali o manifestazioni di volontà previste dalla legge.
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