Sentenza del 10/10/2017 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Irap - Autonoma organizzazione - Agente di commercio - Esclusione - Richiesta di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 D.P.R. 602/1973 - Decorre dalla data del versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento all’IRAP, sostenendo che la propria attività non fosse svolta con un’autonoma organizzazione, requisito necessario per l’applicazione dell’imposta. Ha inoltre chiesto il rimborso delle somme versate, contestando l’individuazione dei periodi d’imposta rimborsabili e il computo del termine di decadenza.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso, rilevando l’assenza di un’autonoma organizzazione nell’attività dell’agente di commercio. Quanto ai periodi rimborsabili, ha stabilito che il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973 decorre dalla data del versamento dell’imposta, conformemente all’orientamento della Corte di cassazione. La decisione ha quindi riconosciuto il diritto al rimborso nei limiti dei versamenti per i quali l’istanza era stata tempestivamente presentata.
Norme richiamate
Art. 38 D.P.R. 602/1973
Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso decorre dalla data del versamento.
Il termine per chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata decorre dal momento in cui il versamento è stato effettuato, e non da un momento successivo quale il riconoscimento dell’assenza del presupposto impositivo.
IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP non è dovuta quando l’attività del lavoratore autonomo o dell’agente di commercio è svolta senza un’autonoma organizzazione, ossia senza una struttura organizzativa autonoma e significativa rispetto all’attività personale del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 27136/2014
La Corte di cassazione è richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui il termine di decadenza per l’istanza di rimborso decorre dalla data del versamento.
Massime di principio
- L’agente di commercio non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare in concreto se l’attività sia dotata di un’autonoma organizzazione.
- La mera attività personale del contribuente, anche se esercitata professionalmente, può non integrare il presupposto dell’IRAP in assenza di una struttura organizzativa autonoma e rilevante.
- Per chiedere il rimborso dell’IRAP non dovuta, il contribuente deve rispettare il termine decadenziale previsto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973, calcolato dalla data di ciascun versamento.
- Il riconoscimento parziale del rimborso da parte dell’Amministrazione non esclude la possibilità di contestare giudizialmente la delimitazione dei periodi rimborsabili.
- La verifica della tempestività dell’istanza deve essere effettuata confrontando la data di ogni versamento con la data di presentazione della richiesta di rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 ott 2017Sentenza del 10/10/2017 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 10 ott 2017Sentenza del 10/10/2017 n. 221 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 10 ott 2017Sentenza del 10/10/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 10 ott 2017Sentenza del 10/10/2017 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 10 ott 2017Sentenza del 10/10/2017 n. 842 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 10 ott 2017Sentenza del 10/10/2017 n. 844 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →