Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4054/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Il Cairo rispetto alla domanda di convocazione per la legalizzazione/autenticazione della procura alle liti relativa al ricorso per Cassazione contro il rigetto della domanda di protezione internazionale e la convalida del trattenimento;

Giustizia amministrativa202607237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, confermando il decreto monocratico già adottato. La decisione cautelare è motivata dalla mancanza di una procura alle liti valida per l'ordinamento italiano e dalla natura della situazione giuridica fatta valere, ritenuta tale da escludere, allo stato, la giurisdizione del Tribunale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia al Cairo sulla domanda di convocazione per la legalizzazione o autenticazione della procura alle liti destinata al ricorso per Cassazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo in relazione alla richiesta di convocazione finalizzata alla legalizzazione o autenticazione della procura alle liti per proporre ricorso per Cassazione contro il rigetto della domanda di protezione internazionale e la convalida del trattenimento. Ha chiesto anche l'adozione di misure cautelari. Il Tribunale ha rilevato, in sede cautelare, la mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti per poter essere fatta valere nello Stato italiano e la natura della situazione giuridica invocata, elementi che allo stato inducono a escludere la giurisdizione del giudice amministrativo adito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti necessari per essere fatta valere nello Stato italiano può impedire l'accoglimento della domanda cautelare proposta nel processo amministrativo.
  • Quando la situazione giuridica fatta valere non appare riconducibile, allo stato degli atti, alla giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda cautelare deve essere respinta, ferma la definizione delle questioni nella sede propria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.