Ordinanza n. 4054/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Il Cairo rispetto alla domanda di convocazione per la legalizzazione/autenticazione della procura alle liti relativa al ricorso per Cassazione contro il rigetto della domanda di protezione internazionale e la convalida del trattenimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, confermando il decreto monocratico già adottato. La decisione cautelare è motivata dalla mancanza di una procura alle liti valida per l'ordinamento italiano e dalla natura della situazione giuridica fatta valere, ritenuta tale da escludere, allo stato, la giurisdizione del Tribunale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia al Cairo sulla domanda di convocazione per la legalizzazione o autenticazione della procura alle liti destinata al ricorso per Cassazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo in relazione alla richiesta di convocazione finalizzata alla legalizzazione o autenticazione della procura alle liti per proporre ricorso per Cassazione contro il rigetto della domanda di protezione internazionale e la convalida del trattenimento. Ha chiesto anche l'adozione di misure cautelari. Il Tribunale ha rilevato, in sede cautelare, la mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti per poter essere fatta valere nello Stato italiano e la natura della situazione giuridica invocata, elementi che allo stato inducono a escludere la giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti necessari per essere fatta valere nello Stato italiano può impedire l'accoglimento della domanda cautelare proposta nel processo amministrativo.
- Quando la situazione giuridica fatta valere non appare riconducibile, allo stato degli atti, alla giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda cautelare deve essere respinta, ferma la definizione delle questioni nella sede propria.
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