Cassazione Penale, Ordinanza n. 07343/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo relativo alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. Quanto alla recidiva, la censura atteneva a una questione che non risultava dedotta in appello. Quanto alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, il motivo era formulato in modo generico rispetto alla dichiarata ostatività prevista dall'art. 69, comma 4, c.p. in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo introduceva una questione non dedotta nel giudizio di appello, mentre la doglianza sulla prevalenza delle attenuanti generiche era ritenuta generica e non specificamente confrontata con il divieto di prevalenza conseguente alla recidiva qualificata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la disposizione come causa di ostatività alla prevalenza delle attenuanti generiche in presenza di recidiva nei casi previsti dalla norma.
La recidiva qualificata viene considerata come presupposto dell'ostatività alla prevalenza delle attenuanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte utilmente questioni nuove che non siano state previamente sottoposte al giudice di appello, salvo i limiti eventualmente riconosciuti dalla disciplina processuale.
- La censura sulla bilanciazione tra attenuanti generiche e recidiva deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la norma che impedisce la prevalenza delle attenuanti nei casi di recidiva qualificata.
- Un motivo di ricorso formulato in modo generico, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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