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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18713/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il recupero di un finanziamento fondiario verso una società debitrice e i fideiussori; in primo grado il decreto viene revocato e il tribunale, pur condannando la banca alle spese, disponeva la distrazione in favore dei difensori antistatari. In appello la banca ottiene la riforma integrale della decisione e, nel dispositivo, la condanna alla restituzione delle somme già pagate a titolo di spese viene inizialmente formulata nei confronti delle parti sostanziali. La banca chiede quindi la correzione ex art. 287 c.p.c. sostenendo che, essendovi distrazione, il soggetto tenuto alla restituzione sia il difensore distrattario. Gli avvocati distrattari ricorrono per cassazione deducendo: (i) violazione degli artt. 287 e 360 c.p.c., perché non vi sarebbe un mero errore materiale ma una modifica sostanziale della pronuncia; (ii) violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, perché la correzione introdurrebbe una domanda nuova e tardiva, diversa da quella di appello, e la restituzione avrebbe dovuto essere chiesta tempestivamente e nei confronti delle parti; (iii) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 1292 c.c., perché la correzione avrebbe ecceduto la domanda, estendendo indebitamente la condanna solidale anche alle parti sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima l'impugnazione proposta personalmente dai difensori distrattari, poiché l'ordinanza di correzione produce effetti anche nei loro confronti, e ha affermato che la richiesta di correzione non introduce una domanda nuova: il termine "controparti" usato in appello può essere correttamente riferito ai soggetti tenuti alla restituzione, cioè ai difensori che hanno ricevuto le somme a seguito della distrazione. Ha inoltre considerato tempestiva la richiesta di restituzione, proposta già nell'atto di appello e ribadita nelle successive difese, dopo l'effettivo pagamento durante il giudizio. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che l'inciso "in solido" fosse un evidente errore materiale interpretabile alla luce della motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali del provvedimento; la domanda di correzione può riguardare l'indicazione del soggetto tenuto alla restituzione delle spese distratte quando il dispositivo sia erroneo rispetto alla motivazione.

  • art. 288 c.p.c.

    l'ordinanza di correzione è autonomamente impugnabile nei termini decorrenti dalla sua notificazione anche per le parti corrette.

  • art. 345 c.p.c.

    non è violato quando la richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata consegue alla riforma della decisione e sia formulata nel giudizio di appello.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per censurare la lamentata mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che il dispositivo corretto restasse coerente con la domanda sostanziale.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per contestare la condanna solidale; la Corte ha qualificato l'espressione come refuso materiale, non come statuizione sostanziale autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ciò che rileva è la divergenza tra la volontà espressa nella motivazione e il testo del dispositivo: se il dispositivo individua erroneamente il soggetto obbligato, la correzione è ammissibile quando l'errore sia meramente materiale e riconoscibile dal complesso dell'atto.
  • L'istanza di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata in appello non integra, di per sé, una domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché è conseguenza della modifica della decisione impugnata e può essere proposta anche nel corso del giudizio di gravame, finché il pagamento sia intervenuto in pendenza del giudizio.
  • Quando le spese sono state distratte in favore del difensore antistatario, il soggetto che ha ricevuto il pagamento può essere individuato, ai fini della restituzione dopo la riforma della sentenza, nel difensore distrattario; l'indicazione della parte sostanziale nel dispositivo può essere emendata come errore materiale se il contesto della decisione chiarisce l'effettivo destinatario della condanna.
  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile una censura che miri a sovvertire l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito quando tale interpretazione sia logicamente coerente con il tenore degli atti e con la motivazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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