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Ordinanza

Ordinanza n. 658/2026 - Salerno, Sezione 3

per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202201017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto una domanda risarcitoria per patologie, tra cui tumore papillare della tiroide, teratozoospermia e sindrome depressiva, che assume riconducibili allo svolgimento di missioni militari in teatri operativi, all'esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle e alle vaccinazioni somministrate dall'amministrazione. Una precedente verificazione, svolta nel contraddittorio tecnico tra le parti, ha escluso la sussistenza, secondo il criterio causale del più probabile che non, tanto del nesso di causalità generale quanto di quello individuale tra le patologie e l'attività lavorativa militare. Il Collegio ha tuttavia rilevato che la relazione non aveva adeguatamente approfondito la missione svolta con effettiva presenza sul territorio somalo, mentre per altra missione risultava pacifica la permanenza del militare a bordo della nave. Inoltre, la relazione non aveva esaminato il possibile nesso causale tra le vaccinazioni ricevute e le patologie, poiché la documentazione vaccinale era stata acquisita solo successivamente e non era stata valutata. Il ricorrente ha altresì prospettato un danno biologico, non ancora accertato e quantificato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito e ha disposto un supplemento di verificazione. L'organismo verificatore dovrà accertare, applicando il criterio del più probabile che non, se le patologie siano riconducibili all'esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle, tenendo conto della cronologia delle missioni e approfondendo specificamente la missione con presenza sul territorio somalo; dovrà inoltre verificare l'eventuale nesso causale tra le patologie, le vaccinazioni somministrate e le relative modalità. A prescindere dall'esito dell'accertamento causale, dovrà essere valutato il danno biologico, determinandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico-fisica e quantificandolo monetariamente secondo le attuali tabelle del Tribunale di Milano. Le nuove operazioni dovranno svolgersi nel contraddittorio, con nuova visita specialistica del ricorrente, facoltà delle parti di nominare consulenti tecnici e di formulare osservazioni sulla bozza di relazione. La relazione motivata dovrà essere depositata entro 150 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata alla prima udienza pubblica del gennaio 2027. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La norma costituisce il riferimento processuale della domanda risarcitoria, ma l'ordinanza non ne definisce i presupposti sostanziali, rimettendo l'accertamento del nesso causale e del danno a un supplemento di verificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare l'identità e lo stato di salute della parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, posta a fondamento dell'oscuramento disposto dal Collegio.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la prescrizione di oscuramento dei dati sanitari del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una verificazione non esamina specifici fattori eziologici prospettati dalla parte o non approfondisce adeguatamente una determinata missione e le condizioni operative ivi riscontrate, il giudice può disporre un supplemento di verificazione per completare l'accertamento del nesso causale.
  • Nelle controversie risarcitorie relative a patologie asseritamente dipendenti dall'attività militare, l'accertamento deve considerare, secondo il criterio del più probabile che non, ciascun fattore causale concretamente dedotto, comprese l'esposizione ambientale e le vaccinazioni somministrate dall'amministrazione.
  • La quantificazione del danno biologico può essere demandata al verificatore anche quando l'accertamento del nesso causale è ancora controverso, al fine di assicurare la completezza dell'istruttoria e consentire la liquidazione del danno secondo criteri tabellari riconosciuti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di polizia
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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