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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16476/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una domanda di arretramento di una torre di sostegno di turbina eolica, realizzata lungo il confine con un fondo di proprietà dell'attore originario, e dalla richiesta di risarcimento del danno per l'occupazione dello spazio aereo e della porzione di fondo interessata dalla sommità della torre e dalle pale. Il Tribunale aveva qualificato l'opera come nuova costruzione, accertato la violazione delle norme sulle distanze, ma negato la tutela ripristinatoria ritenendo il manufatto opera di pubblica utilità, accogliendo solo la domanda risarcitoria. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, respingendo anche le impugnazioni incidentali. In cassazione il successore dell'attore ha proposto tre motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico; risulta solo che, prima della decisione, le parti hanno depositato un atto transattivo da cui emerge la rinuncia al ricorso e la sua accettazione da parte della resistente e della proprietaria del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di ricorso perché, dalla transazione depositata in atti, desume una rinuncia espressa al ricorso per cassazione da parte del ricorrente e la corrispondente accettazione da parte della resistente e della cointeressata. Poiché la mera dichiarazione di carenza di interesse non equivale a rinuncia processuale, la Corte valorizza invece il contenuto univoco dell'atto transattivo e dichiara estinto il giudizio di legittimità per rinuncia debitamente accettata. Nulla viene disposto sulle spese, poiché le parti le avevano considerate compensate o irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 13 della L. n. 247 del 2012

    rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge n. 247 del 2012

    richiamato solo per dare atto che l'atto transattivo era stato sottoscritto anche dai difensori ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale; non incide sulla decisione estintiva, che deriva dalla rinuncia al ricorso accettata.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione congiunta delle parti di sopravvenuta carenza di interesse non equivale, di per sé, a rinuncia al ricorso per cassazione, occorrendo un atto di rinuncia espresso e l'accettazione della controparte.
  • Quando dal testo dell'accordo transattivo emerga in modo inequivoco la rinuncia al ricorso per cassazione e la sua accettazione, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
  • In presenza di rinuncia accettata e di pattuizione delle spese come compensate o irripetibili, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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