Cassazione Penale, Ordinanza n. 18264/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano: il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto, il mancato riconoscimento dei benefici di legge e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in parte una mera riproposizione di questioni già esaminate dai giudici di merito e comunque orientate a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; in parte erano generiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e, per quanto riguarda i benefici di legge, neppure specificamente dedotte in appello.
Norme richiamate
Individua il delitto per cui vi era stata condanna in appello, richiamato dalla Corte come oggetto della sentenza impugnata.
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui mancata applicazione è stata censurata dal ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta in cassazione una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti quando il motivo si risolva, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione del merito.
- È inammissibile il motivo generico che non si confronti in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Le questioni non specificamente dedotte in appello non possono essere validamente introdotte per la prima volta in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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