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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21329/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un’espropriazione immobiliare intrapresa per il recupero di un credito portato da cinque effetti cambiari scaduti e protestati, poi contestata anche sotto il profilo dell’an della pretesa e della debenza di interessi usurari su un contratto di finanziamento. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo parzialmente; la Corte d’appello aveva respinto sia l’appello principale degli opponenti sia quello incidentale della banca, confermando la somma dovuta e negando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall’applicazione di interessi usurari. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e dell’art. 111 Cost., lamentando il difetto di legittimazione cartolare e processuale della banca cessionaria sul credito cambiario, assumendo che la banca non avesse dimostrato la detenzione o il possesso dei titoli e che tale difetto potesse essere rilevato anche in sede di legittimità.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso perché ha rilevato d’ufficio un vizio preclusivo: il ricorso era improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata, ovvero della relata di notifica e, nel caso di notificazione via PEC, dei messaggi di accettazione e consegna con i relativi allegati. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata via PEC, ma non aveva depositato la documentazione richiesta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre, la notifica del ricorso era comunque avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava l’eccezione elaborata dalla giurisprudenza. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e, non essendosi costituita la parte intimata, non ha statuito sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma posta a base dell’opposizione all’esecuzione proposta dagli originari debitori esecutati.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione che deduca la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne copia con la relata di notifica; se la notifica è avvenuta via PEC, deve depositare anche i messaggi PEC di spedizione, accettazione e consegna con i relativi allegati. L’omissione comporta improcedibilità, rilevabile d’ufficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di sanare tardivamente l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente sul minimo costituzionale della motivazione; la Corte non ha esaminato il motivo per improcedibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel confronto con la disciplina dell’improcedibilità, ritenuta compatibile con il diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    La Corte richiama la giurisprudenza CEDU per affermare che la sanzione di improcedibilità per omesso deposito non integra eccessivo formalismo né violazione del giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per la declaratoria dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte che affermi l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume l’onere di depositare nei termini di legge la documentazione idonea a provarla; in caso di notificazione via PEC, il deposito deve riguardare anche i messaggi di accettazione e consegna e i relativi allegati.
  • L’omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., vizio rilevabile d’ufficio e non sanabile con deposito tardivo ex art. 372 c.p.c.
  • La sanzione di improcedibilità per mancato deposito della documentazione sulla notifica della sentenza non viola, di per sé, il diritto di difesa o il giusto processo, poiché è funzionale al controllo della tempestività dell’impugnazione e alla celere definizione del giudizio di legittimità.
  • L’eccezione alla improcedibilità opera solo quando, dalla sola data di pubblicazione della sentenza e dalla data di proposizione del ricorso, sia comunque certa la tempestività rispetto al termine breve; se il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, tale eccezione non vale.
  • In presenza di una ragione evidente e dirimente di definizione in rito del ricorso, la Corte può prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non evocati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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