Ordinanza n. 1125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, n. 32 del 13 febbraio 2026, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso per l'annullamento del provvedimento del Comune di Bologna del 4 dicembre 2025, PG 916112/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 32 del 13 febbraio 2026, nonché il provvedimento del Comune di Bologna del 4 dicembre 2025 relativo alle insegne
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Emilia-Romagna aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento comunale del 4 dicembre 2025. La controversia riguardava la permanenza in loco di alcune insegne, presenti da oltre vent'anni, che l'appellante assumeva potessero porre a rischio la circolazione stradale. Nel giudizio cautelare l'appellante ha prospettato un pericolo per la sicurezza della circolazione, qualificato dal giudice come meramente astratto, senza indicare specifici elementi idonei a dimostrare un rischio concreto e attuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. La parte appellante non ha fornito elementi specifici dai quali desumere che la permanenza delle insegne, presenti da oltre un ventennio, comportasse concretamente un rischio per la circolazione stradale; la mera prospettazione di un pericolo astratto non è stata ritenuta sufficiente per concedere la tutela cautelare. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge, in favore ciascuno del Comune di Bologna e della società Termal s.r.l.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato; la pronuncia ha deciso l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale; la mera allegazione di un pericolo astratto, non accompagnata da specifici elementi probatori o fattuali, non è sufficiente.
- Quando il bene o la situazione contestata permane da lungo tempo senza che siano indicati elementi sopravvenuti o circostanze specifiche attestanti un rischio attuale, tale protratta permanenza può concorrere a escludere la concretezza del periculum in mora.
- L'appello cautelare deve essere respinto quando la parte appellante non dimostra che l'esecuzione o la permanenza degli effetti dell'atto impugnato produca un pregiudizio grave, concreto e attuale.
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