Cassazione Penale, Ordinanza n. 10609/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in doppia conforme rispetto al primo grado, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, ma la censura era costruita in fatto e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nel reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, sostenendo in sostanza la mancanza della prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito, che aveva valorizzato natura dei beni, condizioni dell'imputato e modalità di detenzione per desumere almeno il dolo eventuale in relazione alla provenienza illecita. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, ma senza indicare specifici elementi favorevoli né confutare criticamente il diniego già pronunciato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la doglianza era di merito e quindi estranea ai limiti del giudizio di legittimità, atteso che la Corte non può procedere a una nuova lettura degli elementi probatori né sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in presenza di motivazione completa, logica e non manifestamente illogica. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sul dolo eventuale in materia di ricettazione/acquisto di cose di sospetta provenienza e che la censura non si confrontava con tale motivazione. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto generico e apodittico. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice della rapina impropria contestata e confermata nei giudizi di merito
richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale contestata e confermata nei giudizi di merito
invocato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto nell'acquisto di cose di sospetta provenienza, ma la Corte ha ritenuto la censura generica
richiamato in via di principio nella motivazione, per distinguere la ricettazione e il relativo dolo eventuale dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione del giudice di appello può legittimamente richiamare quella di primo grado; la sentenza è censurabile in cassazione solo se presenti reali vizi logici o giuridici, non già una mera diversa lettura del materiale probatorio.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave richiede una censura specifica e confrontata con la motivazione di merito; una deduzione generica è inammissibile.
- In tema di provenienza illecita della cosa, la natura del bene, le condizioni dell'agente e le modalità di detenzione possono consentire di inferire la consapevolezza della provenienza illecita almeno a titolo di dolo eventuale.
- Il dolo eventuale nella ricettazione ricorre quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che il bene sia di provenienza delittuosa; non è sufficiente la mera negligenza nel verificare la provenienza, che è invece compatibile con l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
- Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche devono indicare elementi concreti e favorevoli alla mitigazione della pena e confrontarsi criticamente con la motivazione di diniego; la mera apoditticità rende il motivo inammissibile.
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