Cassazione Civile, Ordinanza n. 05280/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione relativa a terreni di proprietà del de cuius, determinata dalla terna tecnica ex art. 21 D.P.R. 327/2001. Nel corso del giudizio la Corte d’appello nominò un CTU; successivamente, a seguito del decesso della parte originaria, dichiarò l’interruzione del processo con ordinanza comunicata al Comune solo il 22 dicembre 2015. Il Comune riassunse il giudizio il 18 marzo 2016 nei confronti degli eredi. Questi eccepirono l’estinzione assumendo che il termine semestrale (nel testo indicato come "tre mesi") per la riassunzione decorresse non dalla comunicazione dell’ordinanza di interruzione, ma dalla notifica dell’evento interruttivo effettuata dal difensore della parte colpita (9 ottobre 2015). Il Comune ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., sostenendo che il termine per riassumere dovesse decorrere dalla comunicazione/notifica dell’ordinanza dichiarativa di interruzione e non dalla notificazione dell’evento morte; (2) nullità del procedimento e della sentenza, lamentando che la Corte d’appello non avesse concesso la rimessione in termini e deducendo una propria volontà non inequivoca di far estinguere il processo. Gli eredi resistettero e proposero ricorso incidentale, censurando la regolazione delle spese: la Corte d’appello, pur avendo deciso con sentenza l’estinzione in presenza di contestazione, non aveva liquidato le spese in loro favore secondo i criteri ordinari di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del Comune: ha ritenuto corretto che il termine per la riassunzione decorresse dalla dichiarazione/notificazione dell’evento morte ad opera del difensore della parte colpita, perché tale dichiarazione produce automaticamente l’interruzione del processo; il successivo provvedimento del giudice ha natura meramente ricognitiva e non sposta il dies a quo. Ha inoltre reputato il secondo motivo non adeguatamente comprensibile e comunque carente di autosufficienza, perché non indicava specificamente se, quando e come fosse stata chiesta la rimessione in termini nel giudizio di merito. È stato invece accolto il ricorso incidentale sugli onorari di lite: poiché sulla questione dell’estinzione vi era controversia ed essa era stata decisa con sentenza, non si applicava la regola dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c. sulle spese anticipate dalle parti, ma i principi generali degli artt. 91 e 92 c.p.c., con soccombenza del Comune almeno per le spese relative alla questione estintiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della determinazione dell’indennità di espropriazione mediante terna tecnica
la morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore, produce automaticamente l’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione
il termine per la riassunzione decorre dal momento della dichiarazione o notificazione dell’evento, non dal provvedimento giudiziale successivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come motivo di nullità del procedimento e della sentenza
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
la regola sulle spese anticipate dalle parti non si applica quando vi sia contestazione sull’estinzione e la relativa questione sia decisa con sentenza
in caso di controversia sull’estinzione decisa con sentenza riacquistano vigore i principi generali sulle spese, in particolare quello della soccombenza
Massime di principio
- Quando la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal difensore della parte colpita, l’interruzione del processo opera automaticamente da quel momento e il termine per la riassunzione decorre da tale dichiarazione o notificazione, non dal successivo provvedimento del giudice che ne prenda atto.
- Il provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione ha natura meramente ricognitiva e non incide sul dies a quo per la riassunzione; ai fini del computo rileva il fatto processuale oggettivo della dichiarazione o notificazione dell’evento.
- In tema di estinzione del processo, la regola dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c. sulle spese anticipate non si applica quando l’estinzione sia oggetto di contestazione e la relativa questione venga definita con sentenza; in tal caso trovano applicazione gli artt. 91 e 92 c.p.c. secondo il criterio della soccombenza, limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione estintiva.
- La deduzione di un vizio processuale che presuppone esame degli atti richiede una specifica allegazione del contenuto e del momento delle richieste formulate nel giudizio di merito, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
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