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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40630/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur avendo modificato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, aveva confermato per il resto la condanna per furto. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura del tutto generica e indeterminata, perché non indicava quali elementi della motivazione della sentenza impugnata sarebbero stati illogici o erronei, né specificava quale causa di proscioglimento sarebbe stata configurabile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché si limitava a invocare l'art. 129 c.p.p. senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, definita logicamente corretta, e senza individuare la concreta causa di proscioglimento prospettata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    la deduzione della causa di non punibilità/proscioglimento deve essere concreta e specifica; non basta un richiamo generico alla norma in assenza dell'indicazione della causa che si assume rilevante.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato, indicando gli elementi a sostegno della censura; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.

  • art. 615 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a invocare in astratto l'art. 129 c.p.p. senza indicare quale specifica causa di proscioglimento sarebbe stata trascurata dal giudice di merito.
  • La censura deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e individuare puntualmente gli errori o le omissioni decisivi; la mera riproposizione di un’affermazione assertiva non soddisfa il requisito di specificità.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e il ricorso non evidenzia elementi concreti di segno contrario, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del gravame.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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