Cassazione Civile, Ordinanza n. 10348/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia riguarda il diritto allo sgravio contributivo previsto per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L'INPS aveva emesso avviso di addebito per recuperare contributi previdenziali asseritamente non versati per il periodo dicembre 2017-gennaio 2018, ritenendo che l'assunzione della lavoratrice, avvenuta il 30 novembre 2016, non potesse beneficiare del regime più favorevole dell'art. 25 della legge n. 223/1991 perché, al momento dell'assunzione, la lavoratrice percepiva la NASpI e quindi la fattispecie doveva essere sussunta nell'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012. La lavoratrice aveva invece ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione all'avviso di addebito, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione riconoscendo la spettanza dello sgravio contributivo ex art. 25 l. n. 223/1991. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 25 l. n. 223/1991 e dell'art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012, sostenendo che la percezione della NASpI escludesse l'applicazione del vecchio regime di favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità al principio di diritto già affermato da Cass. n. 8483/2025: il regime di cui all'art. 25, comma 9, l. n. 223/1991, applicabile alle fattispecie perfezionatesi fino al 31 dicembre 2016, richiede soltanto l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza che sia necessaria la concreta percezione dell'indennità di mobilità né, specularmente, rilevi la percezione di un diverso trattamento di disoccupazione. Poiché l'assunzione era avvenuta il 30 novembre 2016, la lavoratrice aveva diritto allo sgravio contributivo per il periodo contestato. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, rilevando che la decisione si fondava su un principio di diritto formatosi dopo la notifica del ricorso, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 25 l. n. 223/1991
Per le assunzioni perfezionatesi sotto la sua vigenza, fino al 31 dicembre 2016, lo sgravio contributivo spetta per la sola assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza necessità della concreta percezione dell'indennità di mobilità e senza che rilevi la percezione di NASpI o di altro trattamento di disoccupazione.
art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012
Non è la norma applicabile alla fattispecie, poiché il regime più favorevole dell'art. 25 l. n. 223/1991 continua ad applicarsi alle assunzioni perfezionate entro il 31 dicembre 2016.
art. 7, comma 5, d.l. n. 76/2013
Ha introdotto modifiche alla disciplina richiamata dall'INPS, ma la Corte non le reputa decisive per escludere il regime previgente nelle assunzioni perfezionate entro il 31 dicembre 2016.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il regime applicabile è quello vigente al momento del perfezionamento dell'assunzione; se questa è avvenuta entro il 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi l'art. 25, comma 9, l. n. 223/1991, in quanto più favorevole.
- Ai fini dello sgravio ex art. 25, comma 9, l. n. 223/1991, il presupposto richiesto è esclusivamente l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, senza che sia necessario provare la concreta percezione dell'indennità di mobilità.
- La percezione, da parte del lavoratore assunto, di un diverso trattamento di disoccupazione, quale la NASpI, non esclude di per sé il diritto allo sgravio contributivo previsto dalla disciplina previgente, ove l'assunzione sia perfezionata nel periodo di vigenza di tale disciplina.
- Quando la decisione di legittimità si fonda su un principio di diritto consolidato o formatosi dopo la proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
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