Cassazione Civile, Ordinanza n. 17383/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle società ricorrenti e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Pur in mancanza di accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia controricorrente, ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, esercitando il potere discrezionale previsto dall'art. 391, comma 1, c.p.c., richiamando anche un precedente conforme.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da tre processi verbali di rettifica e constatazione di illeciti doganali emessi nei confronti di due società operanti nel settore dei trasporti internazionali e della distribuzione di accessori. Le società avevano impugnato gli atti innanzi al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento. In appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le società proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma prima della decisione depositavano una nota con cui dichiaravano di aver pagato i diritti doganali relativi alle bollette oggetto dei verbali e di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per affermare che, anche in assenza di accettazione della rinuncia al ricorso, può disporre discrezionalmente la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta depositata dalla parte ricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non è necessaria perché il giudizio possa essere dichiarato estinto, ove il giudice ne prenda atto.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese anche in assenza di accettazione della rinuncia, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutole dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17158/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17159/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17161/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17163/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17164/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →