Cassazione Penale, Sentenza n. 43684/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva la censura della motivazione della sentenza di merito che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (cd. generica), bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, commessi in qualità di amministratore della MANINI & SBAFFO S.n.c. (dichiarata fallita) e quale amministratore di fatto della IDEALGRANITI S.A.G.L. (Svizzera). In particolare il ricorrente contestava che: a) il cosiddetto patto di postergazione del credito tra la fallita e la società svizzera fosse regolarmente documentato e contabilizzato dalla IDEALGRANITI e che le scritture della fallita fossero gestite da professionisti, quindi mancasse la prova dell'intento di recare pregiudizio ai creditori; b) non fosse stata adeguatamente motivata la sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati di bancarotta patrimoniale e documentale, e che i rapporti commerciali tra le società fossero reali; c) si dovessero prevalere sulle aggravanti le attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la nozione di "doppia conforme" (sentenza d'appello che si salda con quella di primo grado) e ha ritenuto il motivo principale aspecifico e inammissibile nella parte in cui chiedeva una rivalutazione meramente fattuale delle prove. La Corte ha confermato che le risultanze probatorie dimostrano che il Manini era il "dominus" delle due imprese, che sottoscrisse il patto di postergazione a vantaggio della società svizzera e a discapito della società italiana, che non fu annotata l'inesigibilità del credito nei libri della fallita e che quindi si configurano sia la bancarotta patrimoniale (anche per la mancata riscossione del credito, considerato componente dell'attivo) sia la falsità ideologica nelle scritture contabili (bancarotta documentale). La Corte ha poi respinto la doglianza sulle attenuanti, ritenendo la comparazione discrezionale e motivata dal giudice del merito. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, legge fallimentare
art. 216, comma 1, legge fallimentare
La mancata riscossione di un credito può costituire forma di depauperamento patrimoniale; le ragioni di credito rientrano nell'attivo aziendale e la loro inesigibilità determina pregiudizio ai creditori. Non è necessaria la prova di un vantaggio personale o di una volontà specifica di arrecare danno ai creditori.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente fossero, in realtà, richieste di rivalutazione di merito non ammissibili in questa sede e/o prive della specificità richiesta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla sintetizzazione dei motivi nella relazione dei motivi di cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso era formulato nei limiti consentiti ma comunque aspecifico.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento principale e di legittimità all'esito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello aderisce in modo sostanziale a quella di primo grado ("doppia conforme"), la Cassazione non può riesaminare i fatti se non viene indicato con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato travisato e come esso sarebbe "destrutturante" per l'impianto probatorio.
- La postergazione o la rinuncia alla riscossione di un credito riconducibile all'amministratore può integra bancarotta patrimoniale se tale comportamento depaupera l'attivo societario: i crediti rientrano nel patrimonio e la loro inesigibilità ne riduce il valore attivo.
- La mancata o irregolare annotazione dell'azzeramento dell'attivo contabile può costituire falsità ideologica nelle scritture contabili e quindi bancarotta documentale nella forma generica; per questo reato è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'irregolare tenuta).
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove (ricostruzione alternativa dei fatti) sono, di regola, inammissibili davanti alla Cassazione se non corredate da specifici profili di travisamento delle risultanze o di violazione di norma processuale.
- La comparazione tra attenuanti e aggravanti resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se la scelta non appare arbitraria e risulta adeguatamente motivata.
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