Ordinanza n. 171/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Milano Città Metropolitana n. 1045 del 24/10/2025, comunicata a mezzo pec alla ricorrente in data 27/10/2025, con la quale, in accoglimento dell’istanza ex art. 35 L. n. 253/1950 presentata dalla Edilfrain S.r.l., è stata autorizzata l’esecuzione dello sfratto per finita locazione da quest’ultima intimato alla odierna esponente, “autorizzando il rilascio dell’immobile di Milano, via San Rafael delle Ande n. 8 da parte della Farmacia De Marchi s.r.l. titolare della sede n. 269 del Comune di Milano, a far data dal 31/10/2025, ossia dalla data indicata dal Giudice quale termine per la esecuzione della ordinanza di rilascio”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell'ATS che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 253/1950, l'esecuzione dello sfratto per finita locazione e il rilascio dell'immobile sede della farmacia
Esito
Favorevole al resistente (ATS e locatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare della farmacia ha impugnato la deliberazione dell'ATS, chiedendone in via cautelare la sospensione. L'atto autorizzava l'esecuzione dello sfratto per finita locazione intimato dalla società locatrice, in attuazione dell'ordinanza di rilascio pronunciata dal Tribunale di Milano. La ricorrente contestava quindi l'autorizzazione amministrativa al rilascio della sede farmaceutica, sostenendone implicitamente l'incidenza sulla continuità del servizio nella zona di riferimento. L'amministrazione resistente aveva inoltre sollevato eccezioni pregiudiziali, la cui valutazione è stata riservata alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito l'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'amministrazione. Ha ritenuto insussistenti i presupposti cautelari perché il potere previsto dall'art. 35 della legge n. 253/1950 ha natura eccezionale e può essere esercitato per garantire un'adeguata copertura del servizio farmaceutico, incidendo tuttavia sul diritto del locatore al rilascio dell'immobile già riconosciuto dal giudice ordinario. In base alle risultanze istruttorie, la zona risultava comunque adeguatamente servita anche dopo il rilascio, essendo presenti almeno tre farmacie a distanza pedonale compresa tra 260 metri e 1 chilometro; l'oggettività di tale dato non risultava contestata. Il Collegio ha inoltre chiarito che il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti previsto dall'art. 1 della legge n. 475/1968 riguarda la zonizzazione del territorio comunale complessivamente considerato e non impone che ogni singola zona disponga di una popolazione esattamente corrispondente a tale numero, né configura un indefettibile bacino di utenza per ciascuna farmacia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35 legge 23 maggio 1950 n. 253
Il potere di autorizzare l'esecuzione dello sfratto relativo alla sede di una farmacia ha natura eccezionale ed è funzionale a garantire un'adeguata copertura del servizio farmaceutico; il suo esercizio incide sul diritto del locatore al rilascio dell'immobile già riconosciuto dal giudice ordinario.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti
Il parametro demografico è riferito al territorio comunale complessivamente considerato e non costituisce un indefettibile bacino di utenza per ciascuna singola farmacia, né richiede che la popolazione di ogni zona corrisponda esattamente a 3.300 abitanti.
Costituisce la base processuale per la domanda e la valutazione della tutela cautelare.
Massime di principio
- Il potere amministrativo eccezionale diretto a impedire o condizionare il rilascio dell'immobile sede di una farmacia deve essere giustificato dall'effettiva esigenza di assicurare un'adeguata copertura territoriale del servizio farmaceutico e deve essere valutato considerando anche il diritto del locatore al rilascio già riconosciuto dal giudice ordinario.
- Ai fini della valutazione della copertura del servizio farmaceutico, la presenza di altre farmacie a distanza pedonale ravvicinata può escludere, nella fase cautelare, l'esigenza di mantenere aperta la farmacia interessata dal rilascio dell'immobile.
- Il parametro legislativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti opera come criterio di zonizzazione riferito al territorio comunale nel suo complesso e non impone che ogni singola zona abbia esattamente 3.300 abitanti o costituisca un bacino di utenza indefettibile per una specifica farmacia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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