Cassazione Penale, Sentenza n. 17568/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per furto pluriaggravato con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica; con l'appello chiedeva la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 69 u.c. c.p.) sulle aggravanti e la conseguente riduzione della pena, richiamando il proprio ravvedimento. In cassazione ha dedotto violazione dell'art. 581, comma 1‑bis, c.p.p. e vizio di motivazione sul rigetto dell'appello per aspecificità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che mancasse l'interesse effettivo dell'imputato a chiedere la prevalenza delle attenuanti, essendo gravato da recidiva reiterata e specifica che esclude la possibilità di ottenere la prevalenza richiesta; ha inoltre ritenuto l'appello di merito generico (aspecifico), poiché limitato a riferimenti generici sul "ravvedimento" già valutato dal giudice di primo grado con riconoscimento dell'equivalenza e senza indicare censure specifiche sull'applicazione della legge. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/6/2017, n.103). Sentenza del 24/04/2026.
Norme richiamate
art. 581, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale relativa ai limiti della motivazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che l'appello trascritto non soddisfacesse i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza e dalla normativa sulla motivazione dell'impugnazione.
La norma sulle circostanze attenuanti è stata interpretata in modo restrittivo alla luce della recidiva reiterata e specifica: il giudice ha ritenuto che, trattandosi di recidiva specifica reiterata, la richiesta di prevalenza delle attenuanti fosse preclusa e quindi priva di rilevo ai fini della modifica della pena.
art. 616, cod. proc. pen. (come modificato ex L. 23/6/2017, n.103)
Norma applicata per imporre al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata (Euro 3.000) alla Cassa delle ammende per la causa di inammissibilità dovuta alla colpa nella determinazione del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di sintesi delle censure nel ricorso; la Corte osserva che i motivi sono stati esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione, ma che comunque risultano generici e inidonei a superare l'ostacolo della recidiva specifica.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Giurisprudenza citata a supporto del principio che giustifica la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in relazione alla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato è gravato da recidiva reiterata e specifica, la possibilità che le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulle aggravanti è fortemente limitata: le impugnazioni basate esclusivamente su tale pretesa rischiano l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Gli atti di impugnazione devono essere specifici: l'appello o il ricorso non possono limitarsi a affermazioni generiche o a ribadire elementi già valutati in primo grado (es. 'ravvedimento') senza indicare precise censure sulla motivazione o sugli errori di diritto.
- La mancanza di interesse concreto a ottenere un beneficio processuale o sostanziale (perché impossibile alla luce dei presupposti di legge) comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Chi promuove impugnazioni manifestamente infondate o aspecifiche si espone non solo al rigetto, ma anche alla condanna alle spese e a sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto opportuno valutare preventivamente la fondatezza e la possibile utilità dell'impugnazione.
- Quando si censura il trattamento sanzionatorio, nel ricorso va indicato chiaramente come e perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata, considerando fatti nuovi o un errore di diritto concreto; semplici osservazioni sul quantum senza dimostrare possibilità di diversa applicazione normativa sono in genere insufficienti.
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